Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19874 del 05/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9391/2010 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 21,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA TALAMONTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO CHIODINI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FERMO DIREZIONE PROVINCIALE in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 32/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2008, depositata in data 13 febbraio 2009, la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l’appello proposto da B.P. avverso la sentenza n. 271/05/2005 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento IRPEF 2000. La Commissione tributaria regionale, rilevato che si trattava di ripresa fiscale necessariamente derivata dell’avviso di accertamento – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1 – nei confronti della D.M.S. e B.P. sdf, non avendo la società contribuente fornito prove circa la riferibilità della movimentazione bancaria a ricavi, contabilizzati ovvero a flussi finanziari non rilevanti ai fini riteneva che al contribuente appellato andasse quindi imputato il pro quota del 50% ai fini IRPEF.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

2. Anzitutto va rilevato che per nessuno dei tre motivi dedotti il ricorrente ha precisato a quale previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, faccia riferimento, sicchè le censure sono in radice prive della necessaria “specificità”.

In secondo luogo, essendo pacifica l’applicabilità ratione temporis dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, nessuno dei tre motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto ovvero del c.d. “momento di sintesi”.

In terzo luogo, il secondo ed il terzo motivo chiaramente richiedono a questa Corte un riesame del merito della decisione di appello, pacificamente non consentitale.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese alla resistente Agenzia delle entrate, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese all’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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