Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19873 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32510/2006 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAMPINO Oronzo con studio

in 73100 LECCE, VIA TRINCHESE 63 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SBM SOCIETE’ DES BAINS DE MER SA MONTECARLO (OMISSIS) in persona

del suo legale rappresentante Sig. B.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato

TAMBURRO Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOTRA GIUSEPPE giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 15/7/2005, depositata il 29/09/2005,

R.G.N. 895/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 581/2005, depositata il 29 settembre 2005, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Lecce ha. respinto l’opposizione proposta da M.V. al decreto ingiuntivo notificatogli dalla s.a.

Societè des Bains de Mer (SBM) di (OMISSIS).

Il decreto recava condanna del M. a pagare alla società ricorrente la somma di L. 107.000.000, oltre interessi e spese, in restituzione di un prestito risultante da un assegno bancario di pari importo, rilasciato dal M. in garanzia a SBM e non messo all’incasso.

L’ingiunto aveva opposto alla domanda una serie di eccezioni processuali, nonchè il fatto che il mutuo gli era stato concesso per consentirgli di continuare a giocare al Casinò di (OMISSIS);

pertanto non era assistito da azione in giudizio.

Il M. ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, a cui ha resistito SBM con controricorso.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 104 ord. Giud., artt. 637, 83 e 84 cod. proc. civ., violazione della Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, nullità della costituzione in giudizio dell’opposta e delle sentenze di primo e secondo grado, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso le sue censure, dirette a dimostrare la nullità del decreto ingiuntivo, perchè emesso non dal Presidente del Tribunale, ma da altro giudice non legittimato a sostituirlo, perchè non era il più anziano e mancava di specifica delega del presidente; l’irregolarità della procura conferita da SBM al difensore per via consolare, perchè inidonea a conferire i poteri di difesa e mancante dei poteri di nomina del procuratore domiciliatario, che ha eseguito la notificazione del decreto ingiuntivo.

1.1.- Le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, poichè il ricorrente nè ha prodotto gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, cioè il decreto ingiuntivo sottoscritto dal magistrato asseritamente non legittimato, il provvedimento di delega del presidente; la procura conferita al difensore da SBM e la notificazione del decreto ingiuntivo asseritamente irregolare; nè ha dichiarato di averli prodotti, indicando come essi siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti di causa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Sono altresì inammissibili poichè le questioni proposte sono state tutte esaminate e decise dalla Corte di appello con adeguata motivazione, ed il ricorrente non propone alcuna argomentazione aggiuntiva, idonea ad infirmare la motivazione della sentenza impugnata.

2.- Il secondo motivo – che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata ammissione del giuramento decisorio – deve essere rigettato perchè, come ha rilevato la sentenza impugnata con congrua e logica motivazione, i capitoli deferiti per il giuramento attengono a circostanze irrilevanti ai fini della decisione (i cap. 1 e 2 riguardano esclusivamente la circostanza – non contestata – che SBM gestisce il Casinò di (OMISSIS) e lo gestiva alla data del rilascio dell’assegno), oppure sono inammissibili perchè generici e attinenti ad un giudizio anzichè ad un fatto (cap. 3, che chiede di giurare che SBM aveva interesse diretto alla partecipazione del mutuatario al gioco).

3.- Il terzo motivo – che denuncia violazione dell’art. 1933 cod. civ. e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha emesso condanna all’esecuzione di una promessa di pagamento relativa ad un debito di gioco – è manifestamente infondato, se non inammissibile, poichè la Corte di appello ha ritenuto che il M. non abbia fornito la prova che l’assegno era stato da luì rilasciato in pagamento di debito di gioco, ed il ricorrente, pur lamentando la mancata ammissione delle prove dedotte in proposito, non ne riproduce il contenuto nel ricorso, ancora in violazione del principio di autosufficienza.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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