Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19872 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15192/2009 proposto da:

C.F. (OMISSIS), C.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI

RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato IANNACCI ANTONIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati CIANCI Franco, CIANCI BENEDETTO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 106/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 15/04/2008, depositata il 06/05/2008 R.G.N. 353/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso con l’accoglimento del

1^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 15 novembre 2005 il Tribunale di Larino, per quel, che interessa in questa sede, condannava C.F. e C.D. a pagare a favore della Milano Assicurazioni s.p.a. la somma di Euro 61.645,68 oltre interessi e rivalutazione e spese e presso la quale Compagnia era assicurata ai fini della R.C.A-l’autovettura di proprietà di C.D. e condotta dal figlio F., sprovvisto di patente di guida, che aveva provocato il (OMISSIS) un incidente stradale in cui era deceduto G.L..

Su gravame dei C. la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza di prime cure il 6 maggio 2008.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione C.D. e C.F., affidandosi a sei motivi.

Le parti intimate non risulta avere svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-In punto di fatto va posto in rilievo che il (OMISSIS) in (OMISSIS) si verifica un incidente stradale, provocato dall’autovettura Lancia Delta tg. (OMISSIS) di proprietà di C.D. e assicurata con la Milano assicurazioni, nel quale perdeva la vita il pedone G.L..

L’autovettura risultava condotta da C.F..

La Milano, avendo acclarato che l’autovettura investitrice era stata condotta dal F., sprovvisto di patente, dopo aver versato agli aventi causa del G. L. 100 milioni per danno morale, con citazione del 2 febbraio 1995 chiedeva il relativo rimborso ai C..

Con atto di citazione del 26 maggio 1995 l’INAIL conveniva in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. e i C. per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di L. 180.455.937 oltre spese ed accessori, in quanto aveva erogato a favore degli aventi diritto dall’infortunato G.L. le prestazioni assicurative di legge, trattandosi di infortunio sul lavoro.

Il G. era coltivatore diretto e venne investito allorchè si apprestava a raggiungere la stalla per dare da mangiare agili animali.

I giudizi furono riuniti ed all’esito della relativa istruzione il Tribunale di Larino emise la sentenza in epigrafe indicata e confermata dalla Corte di appello di Campobasso.

2.-Ciò posto, osserva il Collegio che per priorità logico-giuridica va esaminato per primo il secondo motivo, nel quale sotto vari profili i ricorrenti lamentano che onde provvedere al danno morale ed al corretto calcolo del risarcimento si sarebbe dovuto riscontrare delle prove, che, invece, sarebbero mancate del tutto.

Il giudice dell’appello, in sintesi assumono i ricorrenti, avrebbe dovuto accertare se effettivamente la circolazione dell’autovettura era avvenuta per colpa del C.D.; se l’incidente era avvenuto per colpa del conducente o colpa esclusiva o concorrente della vittima; se effettivamente si era trattato di un incidente in itinere; quale era la quantità di guadagno e/ o di reddito prodotto dal defunto, nonchè la quantità delle somme presuntivamente devolute ai presunti eredi (se e quanto), la entità delle somme trattenute dalla vittima per esigenze proprie e quanto devoluto ai presunti eredi; la qualità e l’intensità dei rapporti e delle relazioni tra i soggetti beneficiari del risarcimento e la vittima, onde stabilire con correttezza l’an e il quantum del danno materiale e morale da essi subiti per la morte del presunto congiunto.

A ben leggere la complessa censura la sentenza viene impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione e non coglie nel segno.

Infatti, la colpa esclusiva di C.F. è stata riaffermata dal giudice dell’appello sia perchè non sono stati rinvenuti nell’atto di appello motivi dedicati a, tale questione, “onde la stessa deve reputarsi abbandonata sia, perchè l’accertamento della responsabilità del conducente del veicolo investitore è l’antecedente logico-giuridico dell’accoglimento della domanda” e perchè “comunque” coperta da giudicato interno”.

Ed, inoltre, il giudice dell’appello nell’esaminare la doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale ha ritenuto che la stessa veniva correlata dagli appellanti unicamente all’assunto che il proprietario dell’autovettura non aveva mai consentito al figlio F., che, imputato di omicidio colposo aveva “patteggiato” la pena ex art. 444 c.p.p., ” l’impiego e non anche al fatto che il pedone, insicuro nell’incedere, si sarebbe improvvisamente spostato sul tratto di strada percorso dal veicolo guidato” dal F. (p.5 sentenza impugnata).

Se ne deve concludere che il giudice dell’appello, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, ha posto a fondamento del suo argomentare sul punto ben due rationes decidendi: una di eccentricità della questione rispetto ai motivi di appello, l’altra di valutazione della irrilevanza della stessa, stante quanto in quei motivi richiesto. Non solo, ma il giudice dell’appello si è fatto carico di sottolineare che se pure fosse stata provata la deduzione capitolata essa non avrebbe integrata la prova liberatoria dalla responsabilità del C.D., padre del F. e proprietario dell’autovettura, “essendo al riguardo necessario non che la circolazione sia avvenuta senza il consenso, ma contro la volontà del proprietario, che può desumersi solo dall’adozione di opportune cautele”.

Infatti, “nel caso che ne occupa” “nessuna cautela venne adottata da C.D., se il figlio, come da lui stesso dichiarato ai carabinieri, ebbe modo di portare fuori dal garage l’autovettura paterna senza andare incontro a nessuna difficoltà nel procurarsi le chiavi” (p. 5 sentenza impugnata).

In altri termini, la sentenza penale di patteggiamento, che, come è noto, è pur sempre una decisione di riconoscimento di responsabilità, anche se non ha efficacia nel giudizio civile (Cass. n. 1847/07), la non individuazione nei motivi della questione circa la responsabilità, l’esame della capitolata deduzione probatoria ai fini dell’esclusione da ogni responsabilità sotto i vari profili del proprietario e del conducente dell’autovettura investitrice sono tutti elementi che congruamente e logicamente sono stati adoperati per la sua motivazione, che, quindi, risulta appagante sotto ogni profilo anche in relazione ad adombrati errori di diritto nonchè al vizio ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto risulta chiaramente che nessuna omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, determinante la nullità della sentenza, è rinvenibile nella stessa.

Per quanto, infine, concerne la censura sulla determinazione ed il calcolo del danno morale la censura si appalesa eccentrica e, comunque, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto si tratta di doglianza che concerne la valutazione operata dalla Compagnia assicuratrice che ha ritenuto, una volta provata la responsabilità del suo assicurato, di rispettare gli impegni di cui al contratto di assicurazione, che avrebbero potuti essere elusi solo in presenza della prova liberatoria che, invece, non è stata ritenuta raggiunta dal C..

3.-Di qui il rigetto del quarto motivo sia sotto il profilo dell’onere della prova e della mancata ammissione delle prove richieste, sia sotto quello del vizio di motivazione, per il quale il relativo questo manca del necessario momento di sintesi (v.p. 22-23 ricorso).

4.-Anche il quinto motivo va respinto.

La censura sembra concernere una diversa valutazione degli elementi di causa e coinvolgere anche le somme erogate dall’INAIL, che certamente non riguardano il danno morale, ma sono un indennizzo ai familiari, essendo stato accertato dall’Istituto che l’incidente era avvenuto in itinere.

Del resto il giudice dell’appello con giuridica correttezza afferma che la rendita erogata dall’Istituto non copre il danno morale ed all’epoca non copriva nemmeno il danno biologico, per cui le decisioni indicate dai ricorrenti risultano chiaramente non conferenti al caso di specie. E ciò senza mancare di porre in rilievo che la sua formulazione (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mancata, illogica e contraddittoria), essendo redatta in via concorrente e non alternativa è inammissibile, mentre per quanto riguarda il profilo della violazione degli artt. 1916 e 1917 c.c., il relativo quesito non corrisponde a quanto sembra, peraltro, solo enunciato nella redazione della censura stessa.

5.- Con il terzo motivo i ricorrenti si soffermano sulla necessità o meno di provvedere ai sensi dell’art. 1226 c.c., e sulla obbligatorietà di uno dei criteri equitativi ed in sostanza si dolgono dell’esborso dei 100 milioni all’epoca da parte della Milano.

La censura, in parte è assorbita dal rigetto del secondo motivo, in parte è inammissibile, essendo il relativo quesito assolutamente fuori luogo, non avendo il giudice dell’appello, e contrariamente a quanto essi deducono, ritenuto affatto arbitraria la somma liquidata.

6.-Con il sesto motivo (indebito oggettivo e soggettivo; violazione dell’art. 1917 c.c., comma 2 e art. 2033; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – erronea, illogica, insufficiente e/o omessa motivazione) i ricorrenti sembrano ritornare sulla circostanza che la Milano avrebbe pagato non già un debito ma un indebito, perchè assumono con l’ordinaria diligenza e soprattutto in relazione alla lettera del 14 marzo 1994 da essa Compagnia inviata all’INAIL, da cui, poi, immotivatamente recedette, e con la quale contestava in toto la richiesta di danno patrimoniale in sede R.C., offrendo solo il rimborso delle spese funerarie essa Compagnia avrebbe potuto evitare il risarcimento, che non era dovuto perchè non dimostrati natura, modalità dell’incidente stradale, causa, titolo del danno pagato.

La censura fa leva sul contenuto di quella lettera (di cui il Collegio ha preso conoscenza perchè inserita nel ricorso).

Dalla stessa si evince non già quello che essi intendono, ma ben altro.

La Milano ha liquidato senza attendere alcun giudizio i danni, risarcendoli secondo la polizza, mentre la risposta all’Istituto riguardava solo la richiesta avanzata dall’Istituto stesso di risarcire i danni patrimoniali.

Così operando la Compagnia ha operato correttamente perchè il venir meno della garanzia nei confronti dell’assicurato, essendo l’incidente verificatosi da soggetto sfornito di patente,e, quindi, contro la previsione contrattuale, non estingue, come è noto, e lo ha posto bene in rilievo il giudice dell’appello, l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore nei confronti del danneggiato in virtù della norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2.

Nessuna censura, peraltro, può essere mossa alla sentenza impugnata allorchè ha posto in rilievo che la rendita corrisposta dall’Istituto era ben diversa dalla corresponsione del danno morale risarcito.

Sgombrato il campo da queste censure che costituivano i presupposti logici per la prima doglianza il Collegio osserva quanto segue.

6.-Con il primo motivo (articolato sotto tre profili), in fedele sintesi, i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice dell’appello non avrebbe dichiarato la prescrizione del diritto di rivalsa da parte della Milano; non sarebbe stata riprodotta la eccezione di prescrizione nelle conclusioni (non ritrascritte) nella sentenza;vi sarebbe stata una mancata valutazione della eccezione;

una mancanza totale di motivazione (sul quale ultimo aspetto non vi è il necessario momento di sintesi) e peraltro, si sostiene che dovendosi applicare, come da giurisprudenza costante, l’art. 2952 in relazione all’art. 2944 c.c., avendo la Milano citato gli stessi con atto del 2 febbraio 1995, il suo credito avrebbe dovuto essere dichiarato ampiamente prescritto essendo il fatto avvenuto il (OMISSIS), a nulla rilevando la sussistenza di eventuali trattative ai fini dell’interruzione: trattative, del resto, nemmeno provate dalla Compagnia.

Al riguardo, va detto che l’assicuratore della R.C.A. che, avendo pagato l’indennità al terzi danneggiato, agisca con l’azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato ai sensi del citato art. 18, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare, come nella specie, la propria prestazione fa valere un diritto proprio e non un diritto altrui in via di surrogazione che trova fondamento nel contratto assicurativo e cioè in quello stesso diritto di rifiutare la prestazione pattiziamente pattuita e che non può per legge essere opposto al danneggiato, con la conseguenze che ad esso si applica la prescrizione annuale prevista dall’art. 2952 c.c., per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione, ma la prescrizione non decorre dal momento del fatto, bensì dal momento del pagamento di tutta l’indennità, perchè solo allora il credito del danneggiato diviene liquido ed esigibile (Cass. n. 29883/08; Cass. n. 5088/10).

Ne consegue che, nella specie, non essendosi prescritto il credito del terzo danneggiato ed avendo la Compagnia versato l’intera somma agli eredi del de cujus nel 1993, con lettere raccomandate all’assicurato entro il termine di un anno dal pagamento-su questo non vi è contestazione dei ricorrenti-il diritto di rivalsa non risulta prescritto essendo la citazione della Milano del 2 febbraio 1995.

Infatti, le trattative intavolate per ottenere il risarcimento del danno da parte del danneggiato o dai suoi eredi interrompono la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti, nella specie, la Milano, risulti il riconoscimento del contrapposto di diritto di credito (Cass. n. 4804/07), per cui tale condotta, comportando la implicita ammissione del diritto del terzo danneggiato, configura una rinuncia alla prescrizione analogamente alla interruzione della prescrizione medesima per effetto del riconoscimento (Cass. n. 16379/09).

In conclusione, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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