Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19872 del 29/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19872 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 28678-2007 proposto da:
ARGENTERIA SCHIAVON S.P.A. 02209670260, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante pro tempore sig. ANGELO
SCHIAVON, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BABINO GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrente contro
ILT TECHNOLOGY S.R.L.;
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Data pubblicazione: 29/08/2013
- intimato –
avverso la sentenza n. 1426/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/09/2006 R.G.N.
697/2004+698/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato GIOVANNI PALMERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
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udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Pisa per la somma di lire 122.556.000, dichiarato
provvisoriamente esecutivo, la s.a.s. ILT di Paola Benedetti
notificava alla s.p.a. Argenteria Schiavon un primo atto di
seguito il pignoramento; in seguito, la medesima ILT ne
notificava un secondo in data 13 ottobre 2000 per la somma di
lire 134.901.907, e poi un terzo in data 14 maggio 2001 per la
somma di lire 139.339.137.
La s.p.a. Argenteria Schiavon proponeva opposizione
all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.,
davanti al Tribunale di Treviso, avverso il secondo ed il
-terzo atto di precetto, lamentando, fra l’altro, che la
società creditrice li avesse notificati mentre era ancora
efficace, ai sensi dell’art. 481 cod. proc. civ., il primo
atto notificato in data 27 aprile 2000.
Il Tribunale di Treviso, con due diverse sentenze,
rigettava entrambe le opposizioni all’esecuzione, compensando
le spese di giudizio.
2. Le due pronunce venivano appellate in via principale
dalla s.r.l.
già s.a.s.
ILT Technology,
ILT di Paola
Benedetti, in ordine alla compensazione delle spese, ed in via
incidentale dalla Argenteria Schiavon s.p.a., sotto numerosi
profili di rito e di merito.
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precetto in data 27 aprile 2000 al quale non poteva fare
La Corte d’appello di Venezia, riuniti gli appelli, con
sentenza del 27 settembre 2006, accoglieva l’appello
principale e rigettava quello incidentale, condannando la
Argenteria Schiavon s.p.a. al pagamento delle spese del primo
e del secondo grado di giudizio, nonché confermando nel resto
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia
propone ricorso la Argenteria Schiavon s.p.a., con atto
affidato a tre motivi.
La s.r.l. ILT Technology non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte rileva in via preliminare che il presente
giudizio, avente ad oggetto un’opposizione all’esecuzione
nella forma dell’opposizione a precetto, non è soggetto alla
sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, come da consolidata
giurisprudenza di questa Corte applicabile anche al giudizio
di cassazione (v., tra le altre, le sentenze 10 febbraio 2005,
n. 2708, 25 maggio 2007, n. 12250, 15 febbraio 2011, n. 3688,
e 12 marzo 2013, n. 6107, nonché le ordinanze 27 aprile 2010,
n. 9998, e 11 gennaio 2012, n. 171).
Nella specie, la sentenza impugnata è stata depositata il
27 settembre 2006 ed il ricorso della Argenteria Schiavon
s.p.a. risulta presentato per la notifica in data 8 novembre
2007 e ricevuto dal difensore domiciliatario della ILT
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le impugnate sentenze.
Technology s.r.1., Avv. Francesca Maggiolo, il successivo 14
novembre 2007.
Ne consegue che il medesimo, proposto ampiamente oltre il
termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. nel testo
ratione temporis
applicabile, deve essere dichiarato
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, non avendo la s.r.l.
ILT Technology svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI
La Corte
moTrvI
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 26 giugno 2013.
inammissibile per tardività.