Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19872 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19872 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 26/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 4801-2017 proposto da:
ALESI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO
5, presso lo studio dell’avvocato CARLO CICALA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO RICCIONI;
– ricorrente contro
PETER LANGNER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA
29, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato HANNES EGGER;
– controricorrente avverso la sentenza n. 115/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO
SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 9/07/2016;

.\(

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza deposita il 3 marzo 2015,

relazione al sinistro avvenuto in data 28 gennaio 2009, allorché
l’attore Peter Langner, mentre stava sciando sulla pista denominata
Forcelles nel comprensorio sciistico del Comune di Corvara, era stato
investito dall’Alesi, che pure stava sciando, e condannò il convenuto
al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni liquidati in euro
32.977,47, oltre interessi dalla data di pubblicazione di quella
sentenza, nonché alle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale Angelo Alesi propose appello
del quale l’appellato chiese il rigetto.
La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con
sentenza n. 115/2016, pubblicata il 9 luglio 2016, in parziale riforma
della sentenza impugnata, dichiarò presuntivamente responsabili del
sinistro di cui si discute in causa entrambe le parti in eguale misura e
di conseguenza condannò l’Alesi al risarcimento del danno patito dal
Langner in ragione unicamente della metà e, quindi, al pagamento, in
favore di quest’ultimo, dell’importo di euro 16.488,74, oltre interessi
legali dal 3 marzo 2015 al saldo, condannò l’Alesi ai due terzi delle
spese di lite e pose a carico dello stesso due terzi dei costi di c.t.u..
Avverso la sentenza della Corte di merito Angelo Alesi ha
proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito
Peter Langner con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.
Ric. 2017 n. 04801 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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accertò l’esclusiva responsabilità del convenuto Angelo Alesi in

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo, rubricato «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

Sig. Bernd», il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso
di esaminare il fatto che «il Sig. Langner si trovava sul bordo destro
della pista all’altezza del bivio per la pista “Colfosco” e, anziché
imboccare detto bivio a destra, procedeva verso sinistra per
immettersi nella diramazione “Forcelles” sul lato opposto della pista e
raggiungere il genero (Sig. Bernd)», fatto riferito dal teste attoreo
Bernd e confermato dal Langner in sede di interrogatorio formale e
poi confutato dalla difesa avversaria.
Tale fatto sarebbe, ad avviso del ricorrente, «dirimente ai fini del
decidere in quanto idoneo ad ascrivere in via esclusiva al Langner la
responsabilità della causazione dell’incidente a prescindere dal
reciproco posizionamento dei due sciatori», atteso che il Langner,
procedendo dal bordo destro della pista (in prossimità del bivio per
“Colfosco”) verso sinistra lungo la pista “Forcelles” per raggiungere il
genero, avrebbe necessariamente compiuto un attraversamento della
pista e con la sua condotta violato, oltre alle regole comuni di
prudenza, anche l’art. 5 delle Regole di condotta dello sciatore
redatte dalla FIS.
2.1. Il motivo è inammissibile perché, tende, in sostanza ad una
rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass., ord.,
7/12/2017, n. 29404; Cass. 2/08/2016 n. 16056).
In ogni caso va evidenziato che la Corte di merito ha valutato il
fatto che il Langner procedeva sulla destra ma non risulta però
accertato quanto dedotto ex adverso, e cioè che il predetto abbia poi
“attraversato in orizzontale la pista” da destra verso sinistra”, sicché,
Ric. 2017 n. 04801 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. — La testimonianza del teste attoreo

alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente valutate,
compresa la deposizione del teste Bernd Geier, genero dell’attore, (v.
sentenza p. 4 e 5 e soprattutto p. 11 e 12), la Corte territoriale ha
ritenuto operante la presunzione di pari corresponsabilità.
Si evidenzia, inoltre, che, come affermato dalle Sezioni Unite di

di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che,
nella specie in realtà si propone una diversa ricostruzione del fatto
alla luce della testimonianza e dell’interrogatorio formale resi
rispettivamente da Bernd Geier e Peter Langner, sulla base di mere
supposizioni.
3. Con il secondo motivo, lamentando «Violazione dell’art. 91
c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. — La liquidazione
delle spese di lite in senso difforme rispetto alla soccombenza
accertata e dichiarata», il ricorrente censura la sentenza impugnata
nella parte in cui non ha liquidato «le spese di lite in misura
proporzionale alla soccombenza ascritta ad entrambe le parti, ovvero
in misura del 50% cadauna».
3.1. Il motivo è infondato in base alle argomentazioni che
seguono.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione di
soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o
totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al
principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra
le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda
proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati
accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità
Ric. 2017 n. 04801 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, l’omesso esame

dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda
articolata in unico capo (Cass., ord., 23/09/2013, n. 21684; Cass.,
ord., 21/10/2009, n. 22381).
E nella specie va evidenziato che, a fronte di una domanda volta
all’accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto e alla

risulta

accertata

determinazione

la

pari corresponsabilità delle parti
StA
dell’evento
dannoso i
l’Alesi
è

nella
stato

conseguentemente condannato al risarcimento del 50% dei danni.
Va poi osservato che, secondo l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali, il sindacato
della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato
il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a
carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 4/06/2007, n. 12963);
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in
tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi, ovvero, in
base allA più recente formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., se
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione (Cass., ord., 4/08/2017, n. 19613; Cass., ord.,
31/03/2017 n. 8421; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass.
11/01/2008, n. 406).
È stato, inoltre, in particolare precisato che la valutazione delle
proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle
quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra
le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.,
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta
sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a
rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la

Ric. 2017 n. 04801 sez. M3 – ud. 17-05-2018
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conseguente sua condanna al risarcimento della totalità dei danni,

misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.
31/01/2014, n. 2149 e Cass. 20/12/2017, n. 30592).
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,
in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00
ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.

6.

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