Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19872 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8425/2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da A.F. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione.

Dopo l’iscrizione a ruolo del predetto ricorso in cassazione (avvenuta in data 7.8.2018), il richiedente ha presentato istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 davanti al medesimo tribunale per chiedere la sospensione degli effetti del decreto che era stato impugnato in cassazione (che aveva fatto rivivere l’efficacia del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale).

Il tribunale di Roma, quale giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato (avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale), ha rigettato con decreto la richiesta di sospensiva sul presupposto del mancato rispetto del termine di 5 gg. dalla proposizione del ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 35 bis, comma 12, u.p. citato.

Contro quest’ultimo decreto del tribunale, il ricorrente ha presentato ricorso in cassazione sulla base di un motivo.

L’amministrazione statale ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente – premessa la natura decisoria del provvedimento oggetto del presente giudizio, in quanto andrebbe ad incidere sulla condizione del ricorrente che in assenza della sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato sarebbe costretto a lasciare il territorio dello Stato prima della decisione sulla impugnazione proposta in via principale – censura la decisione del Tribunale per violazione dell’art. 152 c.p.c., comma 2, in quanto il termine di 5 gg. (dalla proposizione del ricorso in cassazione) che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 prevede per il deposito della richiesta di sospensione degli effetti del decreto di rigetto della richiesta di protezione internazionale, non è indicato dalla legge come perentorio o a pena di decadenza e, pertanto, doveva ritenersi che la mancata osservanza dello stesso non poteva determinare l’inammissibilità dell’istanza di sospensione.

Il motivo è inammissibile, per la natura non decisoria e non definitiva del decreto impugnato, che non ne consente l’impugnazione ex art. 111 Cost., comma 7, in quanto, anche in caso di mancata sospensione degli effetti dell’originario provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, rimane impregiudicata la situazione giuridica del richiedente la protezione internazionale che in caso di esito positivo del ricorso in cassazione potrà beneficiare integralmente dell’eventuale riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria. Poichè la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva ma solo temporanea dalla mancata concessione della sospensiva, se ne ricava la natura non decisoria del decreto impugnato che non è, pertanto, ricorribile in cassazione (cfr. Cass. nn. 10540/18, 13774/15, 16537 e 17647 del 2009).

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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