Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19872 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23077-2008 proposto da:

C.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l’avvocato

CORONAS SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NAPOLI ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

29/04/2008, n. 104/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato NAPOLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 30 marzo 2007 alla Corte di appello di Lecce, il signor C.C. chiese che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, per un processo penale, nel quale era stata disposta la sua custodia cautelare in carcere con ordinanza notificata il 15 dicembre 1994, e che si era concluso con la sua assoluzione perchè il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Bari 29 marzo 2006, passata in giudicato.

Con decreto del 29 aprile 2008, la Corte di appello premise che, mancando indicazioni per la fase istruttoria, rilevanti anche per stabilire il momento in cui il ricorrente aveva saputo di essere accusato, doveva considerarsi solo la fase dibattimentale (dall’udienza 19 febbraio 2001 alla sentenza 29 marzo 2006); che quella fase si era dilatata “per circa un anno su cinque anni complessivi, per ritardi imputabili al sistema giudiziario”. La corte elencò le diverse cause di tali ritardi, una delle quali imputabile ad una richiesta di rinvio da parte del difensore per conoscere l’esito della questione di competenza sollevata (dall’ud. 30/4/2001 al 13/11/2001), e, considerata la complessa, laboriosa e fittissima istruttoria espletata nel corso di trentatre udienze dibattimentali e le molteplici eccezioni formulate dalle parti, escluse l’irragionevole ritardo e respinse la domanda.

Avverso questo decreto, notificato il 10 giugno 2008, il signor C. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.

L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 4 novembre 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia una violazione dell’art. 111 Cost., L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Si deduce che la ragionevole durata del processo penale deve essere calcolata per il ricorrente dalla data di notifica ed esecuzione in danno del ricorrente dell’ordine di custodia cautelare del GIP di Roma (15 dicembre 1996), e non dall’inizio del dibattimento.

Il motivo è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, nella valutazione della durata del processo presupposto, quando si tratti di processo penale, si deve tener conto della fase delle indagini preliminari solo dal momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti.

In mancanza di altri elementi, laddove prima della fase dibattimentale vi sia stata custodia cautelare in carcere, è dalla data di esecuzione del relativo provvedimento che la pendenza del processo deve ritenersi conosciuta dalla persona sottoposta ad indagini preliminari.

Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione, per avere la corte territoriale dapprima affermato che la durata del processo si era irragionevolmente dilatata per circa un anno su cinque anni complessivi per ritardi imputabili al sistema giudiziario, e poi respinto la domanda di riparazione per l’irragionevole durata del processo.

Anche tale motivo è fondato, censurando l’accertamento della durata irragionevole del processo condotto dalla corte territoriale in modo non rispettoso dei criteri legali, ripetutamente indicati da questa corte. A tal fine, infatti, si richiede il preliminare accertamento della durata che sarebbe stata ragionevole in relazione alla complessità del procedimento, accertamento che nella fattispecie è stato omesso. L’ulteriore durata, depurata dei tempi imposti da vere e proprie cause di forza maggiore, e dai comportamenti della stessa parte richiedente, se ne sia accertato il carattere dilatorio, deve essere quindi imputata all’organizzazione del sistema giudiziario, e posta a base del calcolo dell’equa riparazione. A tali criteri non s’è attenuto il giudice di merito il quale, limitandosi a descrivere la complessità del processo, senza indicarne la durata teoricamente ragionevole, è pervenuto, attraverso una confusa accumulazione delle ragioni di ritardo, alla conclusione che undici anni e tre mesi di durata non sarebbero irragionevoli per un processo concluso in primo grado.

La fondatezza del ricorso comporta la cassazione del decreto. Ad essa segue la decisione nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, tenuto conto degli accertamenti già compiuti dal giudice di merito sui profili di complessità del processo presupposto. In base a quegli elementi, la complessità del processo poteva giustificare infatti una durata del processo penale, tenuto conto anche di sei mesi di indagini preliminari, di quattro anni e tre mesi, mentre resta irragionevole l’ulteriore durata di sette anni. In applicazione dei criteri costantemente seguiti da questa corte, a tale irragionevole durata corrisponde un’equa riparazione di Euro 6.250,00, sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. L’amministrazione deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.250,00, con gli interessi legali dalla domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio, che liquida:

per il grado davanti alla corte d’appello in Euro 1.300,00, di cui Euro 700,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti;

per il giudizio di legittimità in Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari;

oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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