Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19870 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14153/2009 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo stadio dell’avvocato CERQUETTI

ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati PARISI Alfonso,

PERGOLIZZI TOMMASA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTROBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO & MOBILIARE

S.P.A.

(OMISSIS) in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARZIA

GIORGIO giusta procura speciale del Dott. Notaio MACCARINI GABRIELE

FRANCO in MILANO del 2/7/2009, rep. n. 51799;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 27/1/2009, depositata il 12/02/2009

R.G.N. 1307/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS LUCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nel procedimento di opposizione a precetto proposta dalla Centrobanca nei confronti di M.C. e Z.C., la corte di appello di Milano, riformando la sentenza di rigetto pronunciata del locale tribunale, la accolse dichiarando la nullità del precetto opposto e, conseguentemente, nulla e inefficace l’azione esecutiva promossa dai creditori opposti.

Questi ultimi hanno proposto, avverso la sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Centrobanca.

Il ricorso è inammissibile.

Sotto un duplice, concorrente profilo.

Da un canto, esso non contiene alcuna autonoma esposizione dei fatti di causa, ma si limita a riportare in pedissequa, copia la sentenza di appello impugnata, in spregio ai principi più volte affermati, in argomento, da questa corte regolatrice.

Dall’altro, ciascuno dei motivi di merito si conclude con la formulazione di un quesito di diritto del tutto inidoneo, alla luce della più consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice in subiecta materia (ex permultis, Cass. 25-3-2009, n. 7197; 19-2-2009, n. 4044; ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) a consentire al giudice di legittimità la enunciazione un principio di diritto che, sia pur di carattere generale, abbia comunque riguardo alla dalla fattispecie concreta (il primo motivo pretermettendo del tutto, viceversa, il decisivo profilo, pur evidenziato nel corpo del motivo, attinente al giudicato ed alla regula iuris di cui all’art. 2909 c.c., il secondo prescindendo del tutto dall’analisi della, fattispecie sotto il profilo dei rapporti tra l’art. 480 c.p.c. – nella parte in cui esso discorre di requisiti formali dell’atto di precetto – e la norma di cui all’art. 615 c.p.c.).

A più forte ragione inammissibile risulta la doglianza relativa alle spese, che declama un presunto “riconosciuto diritto ad agire in executiviis” in capo ai ricorrenti laddove, nella specie, la corte territoriale ha compiutamente e correttamente accertato la totale carenza di tale diritto.

Il ricorso viene, pertanto, dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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