Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19870 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19870 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 15699-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
GIGLIO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE
EDOARDO GALLEANO, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIA
CLARICE FABBRONI, MAURIZIO RIOMMI;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 884/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 26/07/2018

RILEVATO
che la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Siena escludendo la conversione in unico rapporto di
pubblico impiego a tempo indeterminato, confermò le statuizioni del
giudice di primo grado riguardo alla nullità del termine apposto ai

contratto a tempo determinato nel settore scolastico
complessivamente per oltre trentasei mesi – confermando la
condanna del MIUR al risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs n.
165 del 2001, nella misura di 15 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto e al pagamento delle differenze retributive tra il
percepito e quanto dovuto sulla base dell’anzianità di servizio
maturata nel corso dei plurimi e reiterati contratti a termine;

che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
sulla base di quattro motivi;

che la Giglio ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il MIUR, valorizzando la specificità del
regime delle assunzioni nel comparto scuola e denunciando la
violazione e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo
quadro ad essa allegato, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999,
dell’art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001, dell’art. 2697 c.c., precisa che
nel caso in esame la dipendente ha svolto supplenze conferite per
posti non vacanti ma disponibili annualmente in organico di fatto,
rispetto alle quali non è ipotizzabile nessun abuso nel

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contratti intercorsi tra il MIUR e Giglio Patrizia – assunta con

comportamento del Ministero, giacché esse sono volte a soddisfare
esigenze contingenti e come tali non prevedibili dall’amministrazione
fino alla cristallizzazione delle iscrizioni;

che con il secondo motivo il Ministero deduce la violazione degli artt.
1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. e lamenta che il MIUR sia stato

danni sofferti;

che con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18 comma 5 della legge n. 300 del 1970 e lamenta che il
danno sia stato liquidato in applicazione della citata norma,
disposizione inapplicabile ai casi di nullità del termine di durata
apposto al contratto;

che con il quarto motivo censura la statuizione inerente al
riconoscimento delle differenze stipendiali, lamentando la violazione
della Direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro allegati, degli artt.
485, 489, 526 del d.lgs n. 297 del 1994, del d.lgs n. 368 del 2001
(in particolare artt. 6 e 10), dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70 del
2011, come convertito dalla legge n. 106 del 2011, dell’art. 4 della
legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45 del d.lgs n. 165 del 2001,
degli artt. 77, 79 e 106 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;

che il primo motivo di ricorso è fondato: questa Corte, con le
sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n.
22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017
n. 9042), ha già affrontato tutte le questioni che qui vengono in
rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e, dato atto del
contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26
novembre 2014, Mascolo e altri, r elativa alle cause riunite C-22/13;
C- 61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte

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condannato al risarcimento del danno in assenza di alcuna prova di

(sentenza n. 5072 del 15.3.2016), ha affermato i seguenti principi di
diritto:
A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore
scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la
salvezza dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad

B)

per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in
applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine
stipulati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n.
124, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con

il

personale

docente e con quello

amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e
posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre
che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa,
superiore a trentasei mesi;
C) ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs.
165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il
personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere
qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica
ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le
conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della
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essa attribuisce un connotato di specialità;

stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il
piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e
di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale
docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia
in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di
un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino

del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con

il

personale

docente e con quello

amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e
posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve
essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente
energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a
“cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la
stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico
ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti
selettivi- concorsuali;
F)

nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima

dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario,
tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in
continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella
sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non
esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni
ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo
stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova
grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione
probatoria di cui alla menzionata sentenza;

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al totale scorrimento delle dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165

G)

nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine

stipulati ai sensi dell’art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto
al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati

2016;
H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola
reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che la decisione impugnata non è dunque conforme alle conclusioni
alle quali questa Corte è pervenuta nei richiamati arresti, con
motivazioni da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod.
proc. civ., cui occorre dare continuità, laddove non ha considerato
che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 (sentenza n.
187/2016) e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999, deve
ritenersi abusiva la reiterazione che abbia avuto durata complessiva,
anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, solo nel caso di
contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 4 comma 1
citato, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di
cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d.
organico di diritto), oppure quando il lavoratore alleghi e provi il
ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche
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nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del

condizioni concrete della medesima, nel senso indicato al superiore
punto H;

che, infatti, dalla motivazione della sentenza si evince che la Corte
d’appello non distingue tra le indicate tipologie di contratti a tempo
determinato, ed anzi, a pg. 11, considera equivalenti le tipologie

al superamento del limite del triennio ai fini del diritto al risarcimento
dei danni;

che, pertanto, si rende necessaria la cassazione della sentenza in
relazione al motivo sub 1, con rinvio al giudice del merito che
provvederà ad esaminare le singole ipotesi contrattuali che risultino
poste in essere, così da distinguere e computare solo quelle che,
raggiunto il superamento della soglia dei trentasei mesi, siano idonee
a costituire presupposto per il risarcimento del danno nei termini
enunciati da Corte Cost. e Cass. Sez. U. richiamate;

che il secondo e terzo motivo di ricorso restano assorbiti
dall’accoglimento del primo motivo, potendosi porre la questione del
risarcimento del danno solo laddove risulti l’abuso nella reiterazione
dei contratti nel senso sopra prospettato;

che il quarto motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le
sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive
conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
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contrattuali come innanzi distinte e tutte idonee, quindi, a concorrere

prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che non vengono prospettate argomentazioni idonee a revocare in

che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore,
all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso
va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo e terzo
motivo e rigettato il quarto motivo, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ.;

che segue, quindi, coerente la cassazione della sentenza impugnata
in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che
dovrà rivalutare la fattispecie alla luce degli affermati principi di
diritto, e provvedere anche sulle spese del giudizio, ferma restando
la pronuncia avente ad oggetto le differenze stipendiali riconosciute
dal contratto collettivo di comparto in base all’anzianità maturata;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo
motivo; rigetta il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione.

dubbio il richiamato orientamento;

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