Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19870 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8009/2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico N

38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.P. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito che il padre era membro e tesoriere di un’associazione segreta denominata “(OMISSIS)”, ed il (OMISSIS) fu sequestrato mentre stava rientrando a casa in auto. I colpevoli non furono mai trovati, anzi nel (OMISSIS), i sequestratori lo andarono a cercare a casa ed allora la madre lo accompagnò dalla sorella che pure fu uccisa, ma non riuscirono a trovarlo, perchè il ricorrente riuscì a fuggire dalla finestra e quindi, lasciò il paese temendo per la sua incolumità.

A sostegno della sua decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato la sostanziale inattendibilità della narrazione per varie incoerenze (contraddizioni con le dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale) e perchè non aveva spiegato i motivi del sequestro del padre e del tentativo di sequestro in suo danno (solo in tribunale aveva dichiarato che alla base della vicenda del padre c’era un problema legato alla proprietà di un terreno) e, comunque, l’assenza dei presupposti normativi per il riconoscimento della protezione internazionale. Il tribunale ha anche accertato che non sono emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un’ipotesi di danno grave nel senso di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Il tribunale ha, altresì, accertato che, sulla base delle fonti informative più recenti, nell'(OMISSIS), quale regione di provenienza del ricorrente la situazione politico-sociale e tendenzialmente stabile e la presenza di forme di criminalità è inferiore rispetto alla maggior parte degli stati della regione e non giustifica la concessione della protezione sussidiaria. Infine, il tribunale ha rilevato che non sono state documentate nè particolari situazioni di vulnerabilità nè una documentata integrazione nel territorio italiano tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla C.T. e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (ii) sotto un secondo profilo, per errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine. Omessa consultazioni delle fonti informative. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost. Motivazione apparente; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo, perchè non censura adeguatamente il giudizio di non credibilità del ricorrente e in secondo luogo, perchè propone censure di merito e mira in maniera evidente ad una rivalutazione del materiale istruttorio, circostanza non consentita nella fase di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso, contestando l’accertamento sulla cui base il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione internazionale anche nella forma sussidiaria, ed inoltre, non sussiste il contrasto inconciliabile tra diverse affermazioni sostenute dal giudice del merito, come opinato dal ricorrente alla p. 9 del ricorso, infatti, il tribunale ha saputo distinguere la situazione politica generale del nord-est del paese da quella della regione di provenienza del ricorrente, che è l'(OMISSIS), situato nella parte sud.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè astratto e/o generico, in quanto non si confronta con nessuna effettiva ratio decidendi del decreto impugnato, ma riporta solo enunciati normativi ovvero orientamenti giurisprudenziali, ovvero, ancora, ribadisce le censure di merito sulla scorretta valutazione delle fonti da parte del tribunale (alle quali contrappone quelle riportate in ricorso), già proposte nei due precedenti motivi.

Va, poi, precisato, che l’art. 10 Cost. che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, non ha più nel nostro ordinamento alcun margine di residuale applicazione, poichè “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. ord. n. 16363/16), anche se quanto appena detto vale per le fattispecie ancora soggette al predetto art. 5, comma 6 cit. nella versione vigente ratione temporis fino all’ottobre 2018.

Il quarto motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione. In particolare, per quanto riguarda l’integrazione sul territorio nazionale, il tribunale ha rilevato come il deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate e rissa abbia condotto alla revoca della misura dell’accoglienza da parte del Questore di Rieti.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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