Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19870 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 17/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17554/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

DAF Costruzioni Srl

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 121/18/09, depositata il 27 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa, per Iva e Irap per l’anno 1999, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, perchè non sottoscritta e per tardiva notifica;

– chiede, con un unico articolato motivo, la riforma della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, dovendosi, da un lato, ritenere la cartella valida anche se non sottoscritta e, dall’altro, tempestiva la notifica atteso che, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, introdotto in sede di conversione con la L. n. 156 del 2005, a seguito della sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, ha previsto, per le dichiarazioni anteriori al 2001, un termine quinquennale, senza che, inoltre, potesse ritenersi applicabile il più breve termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo, già previsto dal citato art. 25, in quanto indicazione soppressa con il D.Lgs. n. 193 del 2001.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– il motivo è fondato in entrambe le sue articolazioni;

– l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, infatti, “non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 25773 del 2014; Cass. n. 13461 del 2012);

– quanto, poi, al termine per la notifica della cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, va premesso che, nella vicenda in esame vengono in rilievo imposte dichiarate nel 2000 perchè relative all’anno 1999;

– il relativo ruolo, poi, è stato consegnato all’esattoria il 25 agosto 2003 mentre la cartella è stata notificata in data 10 settembre 2004;

– ne deriva, in primo luogo, che la notifica è avvenuta tempestivamente (e precisamente entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), sicchè va escluso, per tale versante, il verificarsi di una decadenza, in linea del resto con la prevalente giurisprudenza della Corte, secondo la quale “il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai sensi del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1,commi 5 bis e 5 ter, come introdotti dalla Legge di Conversione del 31 luglio 2005, n. 156, che ha valore di disposizione transitoria ed opera retroattivamente non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, in quanto diretta ad ovviare ad una lacuna normativa derivante dalla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale ed a garantire l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi.” (v. Cass. n. 15661 del 2014; Cass. n. 15786 del 2012; Cass. n. 16990 del 2012; in termini parzialmente differenti, pur non rilevanti nella vicenda, v. anche Cass. n. 24767 del 2015, che, con riferimento alla sola riscossione dell’Iva, ritiene che il termine sia quadriennale dovendo, per esigenze di omogeneità della disciplina, essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57);

– quanto all’applicabilità del più breve termine di quattro mesi dalla consegna al concessionario, previsto dall’art. 25 nel testo vigente anteriormente al D.Lgs. n. 193 del 2001, l’orientamento più recente della Corte ne esclude, in conseguenza della nuova disciplina introdotta nel 2005, l’operatività (v. Cass. n. 15661 del 2014: “Ne consegue l’inapplicabilità del più breve termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, previsto a pena di decadenza, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”), applicabilità che, comunque, anche alla stregua della meno recente giurisprudenza, poteva riguardare le sole cartelle emesse prima della modifica introdotta al testo dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, “nei soli casi in cui, al momento dell’entrata in vigore della modifica da ultimo indicata, la decadenza si sia già verificata” (v. Cass. n. 19544 del 2011; Cass. n. 22159 del 2013; v anche Cass. n. 257 del 2012, che ha espressamente escluso la reviviscenza della pregressa disciplina);

– in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in diversa composizione, per l’ulteriore esame.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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