Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1987 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1987 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 12823-2008 proposto da:
CALZATURIFICIO AUGUSTA DI RANIERI DEL CARRATORE & C.
S.A.S. oggi CALZATURIFICIO AUGUSTA S.R.L. 00319690509
in persona del suo legale rappresentante RANIERI DEL
CARRATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato IZZO
ANIELLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAZZOCCHI ANDREA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

NUOVA APAM S.P.A., SO.F.TER. S.P.A.;

1

Data pubblicazione: 29/01/2014

- intimati –

avverso la sentenza n. 544/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 04/04/2007, R.G.N.
1139/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SESTINI;
udito l’Avvocato ANDREA MAZZOCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

I

.

udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.7.88, il
Calzaturificio Augusta s.a.s. di Ranieri Del Carratore e C.
conveniva in giudizio la Nuova Apam s.p.a. per sentirla
condannare al risarcimento dei danni conseguiti ai vizi
della merce che la stessa aveva fornito all’attrice.

Calzaturificio proponeva appello notificando l’atto di
citazione sia alla Nuova Apam che alla Softer s.p.a.
(chiamata nel giudizio di primo grado dalla convenuta).
La notifica nei confronti della Nuova Apam veniva
effettuata nel domicilio eletto dalla parte e presso il
difensore nominato nel giudizio di primo grado, il cui
prenome veniva però erroneamente indicato come “Daniela”
anziché “Laura”.
Per di più, l’appellante non provvedeva ad iscrivere la
causa a ruolo entro il termine previsto dall’art. 165
c.p.c. (in quanto l’originale dell’atto notificato era
stato restituito tardivamente dal servizio notifiche), ma
la riassumeva nel termine annuale previsto dagli artt. 171
e 307 c.p.c., questa volta senza incorrere nell’erronea
indicazione del prenome del difensore.
Le appellate eccepivano entrambe l’improcedibilità e
l’inammissibilità del gravame; la Nuova Apam eccepiva,
altresì, l’inesistenza della notifica del primo atto di
appello in quanto indirizzata a un soggetto estraneo,
erroneamente indicato come procuratore della società
convenuta.
La Corte di appello di Firenze, ritenuta la nullità
della prima notifica dell’atto di appello alla Nuova Apam
(in quanto effettuata ad un soggetto diverso dal
procuratore costituito nel giudizio di primo grado),
escludeva che si fosse validamente costituito un rapporto

3

Rigettata la domanda dal Tribunale di Pisa, il

processuale in grado di appello e negava che la successiva
riassunzione potesse esplicare gli effetti di cui all’art.
307 c.p.c.; dichiarava, pertanto, l’inammissibilità
dell’appello e condannava il Calzaturificio al pagamento
delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, la soccombente (che nel
frattempo ha assunto la nuova denominazione di

Cassazione affidato ad un unico motivo.
Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

murrvI

DELLA DECISIONE

1. Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la
disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza
è stata pubblicata in data 17.6.2009.
2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce
“violazione e falsa applicazione delle norme relative alla
notifica delle impugnazioni. Ex art. 360 c.p.c. comma l n.
3 in relazione all’art. 330 c.p.c.”, formulando il seguente
quesito di diritto: “se possa o meno ritenersi invalida
(nulla o addirittura inesistente) ai sensi dell’art. 330
del c.p.c. la notifica di un atto di citazione in appello
eseguita

alla

parte

correttamente

individuata,

correttamente indicando il domicilio eletto per il giudizio
di primo grado, correttamente indirizzata al procuratore
della parte di cui si sia erroneamente indicato solo il
nome di battesimo, senza peraltro che tale errore possa
ingenerare

equivoco

sull’individuazione

di

altro

professionista”.
3. E’ pacifico che al giudizio -introdotto nell’anno
1988- si applicano le norme del rito previgente alla
novella n. 353/1990, con la conseguenza che la mancata
costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art.
165 c.p.c. non comporta l’improcedibilità dell’appello (ora
sancita dall’art. 348 c.p.c.), ma lascia aperta la

Calzaturificio Augusta s.r.1.) ha proposto ricorso per

possibilità di riassumere il giudizio entro il termine
annuale di cui all’art. 307, 1 0 co. c.p.c. (ex plurimis,
Cass. n. 2475 del 21 febbraio 2012).
4. La Corte di Appello di Firenze ha sostenuto che la
possibilità della riassunzione presuppone “l’esistenza di
un processo pendente che a sua volta è determinata dal
fatto che la citazione introduttiva sia stata validamente

appello (in quanto “effettuata ad un soggetto diverso dal
procuratore costituito”), ne ha tratto la conclusione che
la “nuova citazione eseguita 1’8 maggio 2004 non può avere
valore

come

atto

di

riassunzione”,

dichiarando

conseguentemente l’inammissibilità dell’appello.
5. Il motivo di ricorso è fondato, in quanto il mero
errore materiale in cui la parte appellante è incorsa nella
notifica dell’atto di citazione non ha determinato
invalidità

(né,

tanto

meno,

inesistenza)

della

notificazione medesima, che è risultata idonea ad
instaurare il procedimento di appello.
5.1. La notifica in questione è stata effettuata
“presso il procuratore domiciliatario avv. Daniela
Mànetti”, in Pisa, via Studiati 6, quando, in realtà, il
procuratore della Nuova Apam si chiamava Laura Mànetti,
mentre Daniela Manetti -che non era difensore, né soggetto
professionalmente abilitato alla difesa- era soltanto la
domiciliataria della parte: la notifica corretta avrebbe
dovuto, quindi, essere effettuata “presso il procuratore
avv. Laura Manetti” nel domicilio eletto, in Pisa, via
Studiati 6.
5.2. Essendo escluso che l’errata indicazione del
prenome del difensore abbia comportato -come, invece,
ritenuto dalla Corte territoriale- la notificazione ad un
soggetto diverso dall’effettivo difensore (non esistendo,
come detto, un avvocato “Daniela Manetti” all’indirizzo di

5

notificata”; considerata “nulla” la notifica dell’atto di

via Studiati 6), deve ritenersi che la notifica fosse
pienamente idonea a conseguire lo scopo di raggiungere il
suo effettivo destinatario, atteso che “non può incidere
sulla validità … l’incertezza sull’identità di colui cui la
notifica è diretta se non quando sia tale da rendere
effettivamente impossibile la sua identificazione” (Cass.
n. 1079 del 22 gennaio 2004).
A

fronte della valida e tempestiva notifica

dell’atto di appello, va riconosciuta la possibilità che il
procedimento (non tempestivamente iscritto a ruolo) venisse
riassunto nel termine annuale previsto dall’art. 307, 1 °
co. c.p.c..
7. Ne consegue la cassazione della sentenza, con rinvio
alla corte territoriale (in diversa composizione) e con
affermazione del seguente principio di diritto: “non
determina invalidità della notificazione dell’atto di
appello al difensore della parte intimata, effettuata nel
domicilio eletto, la circostanza che nella relata sia stato
erroneamente indicato il prenome del difensore (con
attribuzione allo stesso del prenome del domiciliatario),
una volta che sia esclusa qualsiasi possibilità di equivoco
circa l’effettivo destinatario della notificazione”.
8. La Corte fiorentina provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo, cassa e rinvia alla Corte
di Appello di Firenze, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese.
Roma, 9.12.2013

6.

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