Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1987 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 22/05/2009, dep. 28/01/2010), n.1987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16946/2006 proposto da:

V.M. familiare di V.G.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi (avviso

postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta procura

speciale a margine del ricorso, nonchè l’avv. M.A.L.

in proprio quale antistatario delle spese liquidate;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 288/05 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

17.6.05, depositato il 28/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giovanni SCHIAVON che ha concluso per l’accoglimento del 4^ motivo di

ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con

ogni conseguenza di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto il 24/05/06, da V.M. nonchè dall’avv. M.A.L. in proprio quale già difensore antistatario, avverso il decreto del 28/07/2005 della Corte di Appello di Napoli che ha solo parzialmente accolto il ricorso da lui avanzato il 7 aprile 2005, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del procedimento da lui introdotto, con ricorso depositato il 22 giugno 1998, innanzi al TAR, e definito con sentenza del 4 aprile 2001 impugnata con atto del 13 luglio 2001 in un procedimento ancora pendente;

rilevato come la Corte Territoriale, ritenute un’imprecisata irragionevole eccedenza di durata del giudizio, ma anche la modestia della posta in gioco, abbia contenuto in Euro 1.100,00 la misura dell’indennizzo, e liquidato in Euro 456,00 le spese; rilevato come, il ricorrente, con i 7 motivi di gravame, oltre ad un vizio di “ultraperizione” conseguente all’avvenuta estensione della considerazione anche al secondo dei gradi del giudizio presupposto, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, e, più in particolare, partendo dall’altrettanto erroneo riferimento al discutibile criterio della “posta in gioco”, abbia, in ogni caso, valutato in misura del tutto incongrua il periodo di irragionevole durata del giudizio ed illegittimamente contenuto nell’insufficiente importo di Euro 800,00 l’indennizzo del “danno non patrimoniale”, ed altrettanto illegittimamente abbia liquidato le spese di lite in misura irrispettosa della tariffa professionale contenziosa;

rilevato come il Ministero di Giustizia non abbia depositato controricorso;

vista la richiesta del P.G. in data 16/09/07, di accoglimento del ricorso per quanto di ragione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta fondatezza sotto il profilo della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.; ritenuta l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio dall’avv. M.;

ritenuta la accoglibilità della richiesta del P.G., ma sotto altri profili;

ritenuto, in particolare come del tutto inaccoglibile si riveli la censura sollevata sub art. 112 c.p.c., in quanto va ancora una volta riaffermata la natura necessariamente unitaria della considerazione del giudizio presupposto ai fini dell’applicazione della L. n. 189 del 2001;

ritenuto, peraltro, come abbia da ritenersi consolidata (per tutte:

Cass. 8714/06) la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale: “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”; ritenuto, altresì come, se rappresenti giurisprudenza altrettanto consolidata di questa Corte quella per cui: a) ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, sia sì segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, ma conservi egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, dalle liquidazioni effettuate dalla Corte europea, in relazione alla particolarità delle fattispecie; b) la precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerna tuttavia anche il bonus di Euro 2.000,00, e neppure il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo e detta diversità di calcolo, peraltro, non tocchi la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizzi dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), risulti pur sempre fa imprescindibile che l’eventuale discostamento dagli standard della Corte CEDU avvenga in termini di ragionevolezza, il che non appare di certo predicabile in relazione alla decisione in questa sede impugnata, dovendosi ritenere manifestamente insufficiente l’importo liquidato, in relazione ad un arco di irragionevole durata del giudizio neppure quantificato;

ritenuto pertanto che – sotto tali profili ed in tali limiti – il ricorso vada accolto e che, conseguentemente, in tal senso l’impugnato decreto vada cassato (con assorbimento dei profili di doglianza relativi alla liquidazione delle spese), ma che, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e conseguentemente il Ministero di Giustizia vada condannato all’indennizzo del “danno non patrimoniale” in una misura che si liquida – in ragione di un individuando arco anni di irragionevole durata del procedimento – in Euro 1.833,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè alla refusione delle spese di giudizio che compensa per la metà per questa fase, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, e che si liquidano come da dispositivo, e che vanno distratte a favore del difensore avv. M., antistatario;

visto l’art. 375 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto in proprio dall’avv. M.. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere, alla parte ricorrente, la somma di Euro 1.833,00 per indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè le spese del giudizio che determina, per il giudizio di merito, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed in Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che compensa per la metà per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua metà, e che determina per l’intero in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte che distrae in favore dell’avv. M.A.L. antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 22 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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