Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1987 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1987 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 14476-2014 proposto da:
PROFILGRONDA SRL, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO ARANGO;
– ricorrente contro

COMUNE DI RENDE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO
VISCIGLIA, SANTO SPADAFORA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2014 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 26/01/2018

consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDERICO SORRENTINO che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

n.14476/2014
La CTR della Calabria, con sentenza n.328/03/14 del 10.10.2013,
depositata in data 25.2.2014, non notificata, accoglieva l’appello
proposto dal Comune di Rende avverso le sentenze n.561/13/11 e
562/13/11 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso della

relativa ai periodi di imposta 2008 e 2009 e le relative cartelle
esattoriali con i quali era stata sottoposta a tassazione la superficie
di mq 240 destinata ad uffici e quella di mq 2000 adibita alla attività
produttiva dell’azienda.
La CTR motivava la decisione evidenziando che la normativa di
cui all’art. 195, comma 2, lett.e) del D.Igs. 152/2006 che esenterebbe
dalla Tarsu le superfici ove si svolgono attività produttive e si
producono rifiuti speciali, non sarebbe applicabile in mancanza di
decreti attuativi, cosicchè nelle more si continuerebbero ad applicare
le disposizioni di cui al D.Lgs. 22/97.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione, notificato in
data 9.5.2014, affidato a un motivo.
Il Comune di Rende si è costituito con controricorso notificato in
data 21.6.2014.
1. Con l’unico motivo di impugnazione la parte ricorrente lamenta
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195 comma 2 lett
e) del d.lgs 152/2006, dell’art. 35 del d.lgs 22/1997, dell’art.
62, comma 3 del d.lgs. 597/1993, in relazione all’art. 360 n.3
c.p.c.
2.11 ricorso è infondato.

“Profilgronda s.r.l.”- annullando gli avvisi di pagamento per TARSU

La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui “In
tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla
determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di
aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione,

quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982,
art. 2) – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non
anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti
finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a
qualunque uso siano adibiti, posta dall’art. 62, comma 1, prima parte.
Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area
produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate
all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di
uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a
mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento
funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche
dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del
1993” (Cass, sez. trib., 18 dicembre 2003, n. 19461). “Su tale
disciplina deve ritenersi che non abbia inciso la L.22 febbraio 1994, n.
146, art. 39, la quale ha assimilato i rifiuti “speciali” a quelli urbani, e,
pertanto, i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello
stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale,
vanno considerate estranee alla superficie da computare peciÌ il calcolo
della tassa in questione. L’onere della prova circa l’esistenza e la
delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi
ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali,
eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di
tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del

si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi

territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato” (Cass. n.
16864 del 20/07/2009; Cass., n.12749 del 2/9/2002 ed altre ) .

Osserva il collegio che le attuali potestà impositive dei comuni
sono rimaste ferme anche a seguito della emanazione del codice

attribuisce alla competenza dello Stato l’assimilazione, per qualità e
quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Ciò secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e),
ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere
c) e d). L’esercizio della potestà dei comuni assume a riferimento i
criteri contenuti nella delibera interministeriale del 27 Luglio 1984,
che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel
codice ambientale, in attesa dei nuovi decreti ministeriali attuativi.

Il codice dell’ambiente, infatti, è entrato in vigore il 29 aprile 2006
solo parzialmente, causando l’abrogazione di una serie di norme tra
cui, alla lettera i), il D. Lgs 22/97 disponendo però che, al fine di
assicurare la soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente
normativa alla parte IV del decreto, i provvedimenti attuativi del
22/97 continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV. In particolare
l’articolo 195, comma 2, lettera e) d.lgs. 152/2006 ha previsto che
“Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono
definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti
urbani”.
Il decreto, si è detto, non è stato ancora adottato.

dell’ambiente (d. Igs 152/2006) che all’articolo 195, comma 2,

2.a Infine, .,2a norma transitoria contenuta nell’articolo 265 del
codice dell’ambiente, al comma 1, stabilisce che le vigenti norme
regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle
corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV. Così

lettera b) del comma 1 dell’art. 184, in base alla quale, nelle more
della completa attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006
in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si
continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 18, comma 2,
lett. d) (competenza statale dei criteri di assimilazione) e 57, comma
1, del d.lgs. 22/97, che disponeva la permanenza delle norme
regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all’attuazione del
Decreto Ronchi.

Ritiene, dunque la Corte che la normativa di cui all’art. 195,
comma 2, lett. e) non sia applicabile in mancanza dei decreti
attuativi.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’ar913
comma 1 quater del DPR n.115/2002 per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art.

come esplicitato dalla Finanziaria per il 2007 con riferimento alla

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente Profilgronda
s.r.l. a rifondere al Comune di Rende le spese processuali che liquida
in euro 2.300,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ed oltre agli

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.413 comma 1
quater del DPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19.12.2017

accessori di legge.

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