Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1987 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.25/01/2017), n. 1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14340-2015 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRO
PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI,
rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA MOCELLA E MARCO
MOCELLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ANM s.p.a., AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’, in persona
dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO CAPASSO,
giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1211/2014 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,
depositata il 30/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte, pronunciando in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., letta la memoria depositata dalla parte intimata;
2. ritenuto che sulla questione posta dai ricorsi contrassegnati dai numeri del ruolo generale (OMISSIS) l’accertamento del diritto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (trasformato in rapporto a tempo indeterminato solo successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, loro applicabile) a fruire, del “terzo elemento salariale” sulla premessa della nullità, per violazione della normativa inderogabile rappresentata dal D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984, della contrattazione collettiva del 25 luglio 1997 che, da pari data, aveva soppresso la predetta voce salariale, mantenendola per i soli lavoratori già in forza, a tempo indeterminato, alla medesima data – si ritiene necessaria la pronuncia della Sezione quarta, con trattazione in pubblica udienza, in continuità o meno con la precedente decisione di questa Corte, sentenza n. 13496 del 2014.
PQM
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione camerale, rimette il ricorso alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017