Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19869 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9408/2009 proposto da:

D.M. (OMISSIS), DEMOFONTI S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del liquidatore sig. D.

M., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

177, presso lo studio dell’avvocato ARISTEI STRIPPOLI Fernando, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.G. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MICHELE

SANMICHELI 10, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI Laura, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7956/2008 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Quarta Civile, emessa il 04/04/2008, depositata il 15/04/2008 R.G.N.

47417/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato QUARANTA LEONARDO (per delega dell’Avv. ARISTEI

FERNANDO);

udito l’Avvocato GIULIANI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. e G.A. proposero opposizione al precetto loro notificato dalla s.r.l. Demofonti, esponendo che:

La società opposta era priva di legittimazione perchè sciolta di diritto a seguito di fallimento;

La sentenza della corte di appello di Roma n. 5315/03 posta a fondamento del precetto era inesistente;

Numerose voci di spese indicate nel precetto non erano dovute, o non erano state esattamente indicate.

Convenuti in giudizio tanto la società quanto D.M. personalmente, le opponenti chiesero, pertanto, che il tribunale di Roma adito accertasse e dichiarasse la nullità dell’atto di precetto.

Il giudice di primo grado, qualificata l’istanza come opposizione all’esecuzione, la accolse, sul presupposto in diritto dell’ormai avvenuta estinzione della società a seguito della chiusura del fallimento per insufficienza di attivo.

La sentenza è stata impugnata dalla Demofonti srl in liquidazione e da D.M. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi e illustrato da memoria.

Resistono con controricorso, corredato a sua volta da memoria, V.G. e G.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Va in limine esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalle controricorrenti.

L’eccezione è fondata.

La sentenza avverso la quale è oggi proposto ricorso dinanzi a questa corte risulta notificata al contumace D.M. il 3.2.2009, e ricevuta dal destinatario il giorno successivo, mentre il ricorso della società fallita (oltre che dello stesso D.) risulta proposto il 10 e il 14.4 2009, rispettivamente, nei confronti di G.A. e di V.G., id est oltre il termine di legge di 60 giorni.

Questa corte ha già avuto modo di affermare, in proposito, il principio di diritto (dal quale il collegio non ravvisa motivi per discostarsi) secondo il quale, nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero (come nella specie) processuale (c.d. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola (propria delle cause inscindibili) dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nel confronti della parte che ha assunto l’Iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Motivi di equità (costituiti dalla fondatezza nel merito del gravame) inducono alla compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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