Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19869 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 17/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4240/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.lli Abbenda Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo De

Paolini, con domicilio eletto presso l’Avv. Giancarlo Di Mattia, in

Roma, L.go di Torre Argentina n. 11, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 696/40/08, depositata il 29 dicembre

2008.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2017 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto non fondata la ricostruzione induttiva dei ricavi in base alla manodopera impiegata nell’officina della contribuente, esercente attività di commercio di veicoli nuovi ed usati, ai fini Iva, Irpeg ed Irap per il 1999, nonchè il disconoscimento della detrazione Iva per note di variazione per correzione dei prezzi per la medesima annualità;

– chiede, con quattro motivi, la riforma della decisione impugnata, assumendo:

– (a) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, e art. 61, per aver la CTR omesso di indicare il contenuto dell’avviso di accertamento, le censure delle parti in primo grado e in appello, la motivazione della sentenza di primo grado, sì da non potersi individuare il thema decidendum, censura che reitera con il secondo motivo (b) sotto il profilo che la decisione impugnata si è limitata a riprodurre, per il rigetto del gravame dell’Agenzia, la sentenza di primo grado nella parte ad essa sfavorevole, nonchè l’appello incidentale della società in relazione all’accoglimento di quest’ultimo;

– (c) omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il carattere apparente della motivazione in quanto omissiva degli elementi indicati nel primo motivo e meramente riproduttiva in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo;

– (d) insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso avuto riguardo alla ricostruzione induttiva dei ricavi in base alle ore di manodopera.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– i primi due motivi, il cui esame va effettuato unitariamente in quanto strettamente connessi, pur in disparte l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., attesa l’astrattezza dei rispettivi quesiti di diritto, in nessun modo ancorati agli elementi di fatto pertinenti alla vicenda in esame, sono infondati risultando la motivazione, ancorchè in termini essenziali, sufficientemente riproduttiva dell’accertamento, delle doglianze (per lo meno di quelle rilevanti in appello) delle parti e dei contenuti della decisione di primo grado;

– nè la riproduzione, in parte, delle affermazioni contenute nella decisione di primo grado e, in parte, delle ragioni dedotte con l’appello incidentale costituisce, nella specie, ragione di nullità della decisione assunta, che evidenzia una autonoma considerazione delle diverse prospettazioni e, dunque, non si concretizza in un mero acritico ed irrelato recepimento;

– il terzo motivo è inammissibile per l’astrattezza del momento di sintesi e, comunque, il suo rigetto discende dal mancato accoglimento dei primi due motivi;

– il quarto motivo è infondato non avendo l’Agenzia, da un lato, adeguatamente individuato il fatto controverso, ossia l’antieconomicità del comportamento della società, la cui configurabilità è stata esclusa dalla CTR con una valutazione d’insieme ed unitaria che involge l’intera attività aziendale (“tale impostazione non è condivisibile… la finalità perseguita dalla azienda… è quella del commercio di autovetture nuove ed usate per cui solo contro logica e senso comune si può isolare l’officina e calcolarne l’economicità in relazione al fatturato; per contro, ed è un fatto di comune rilevazione, l’officina annessa ad una concessionaria d’auto si pone in termini strumentali rispetto alla vendita dai cui ricavi l’azienda trova remunerazione dei costi sopportati”), in quanto tale non oggetto di censura, mentre, dall’altro, nel riproporre le circostanze, quali, in particolare, il differenziale di ore come computato dall’Ufficio, finisce, in realtà, per proporre una ricostruzione ed interpretazione dei fatti alternativa e contrapposta a quella effettuata dal giudice d’appello, in vista, quindi, di una inammissibile nuova valutazione e revisione di fatto da parte della Corte;

– il ricorso va rigettato e le spese regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere ai ricorrenti le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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