Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19869 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9386 – 2010 proposto da:

B.P. legale rappresentante della Soc. di fatto

D.A.S. e B.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ADDA 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA TALAMONTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CHIODINI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FERMO DIREZIONE PROVINCIALE in

persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA

VBIA DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 13/02/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. MANZON Enrico;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2008, depositata in data 13 febbraio 2009, la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l’appello proposto dalla D.M.S. e B.P. avverso la sentenza n. 273/05/2005 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva respinto il ricorso della contribuente appellante contro l’avviso di accertamento IRPEG, IRAP (OMISSIS). La CTR in particolare rilevava trattarsi di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1 e che, non avendo la contribuente fornito prove circa la riferibilità della movimentazione bancaria a ricavi contabilizzati ovvero a flussi finanziari non rilevanti ai fini impositivi, dovesse quindi applicarsi la presunzione legale prevista da detta disposizione legislativa.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

2. Anzitutto va rilevato che per nessuno dei tre motivi dedotti il ricorrente ha precisato a quale previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, faccia riferimento, sicchè le censure sono in radice prive della necessaria “specificità”.

In secondo luogo, essendo pacifica l’applicabilità ratione temporis dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, nessuno dei tre motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto ovvero del c.d. “momento di sintesi”.

In terzo luogo, il secondo ed il terzo motivo chiaramente richiedono a questa Corte un riesame del merito della decisione di appello, pacificamente non consentitale.

3. Il ricorso va dunque dichiarato Inammissibile ed la ricorrente condannata alla rifusione delle spese alla resistente Agenzia delle entrate, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese all’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 2.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA