Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19868 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6050/2009 proposto da:

R.L. (OMISSIS), S.B.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICEDRONE 44,

presso lo studio dell’avvocato ANNESE Pietro, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale del Dott. Notaio PIRRO ROSARIO in

Roma del 30/05/2011, rep. n. 1.0022;

– ricorrenti –

contro

D.G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI

SIMONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.P. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del

Dott. Notaio PIRRO ROSARIO in ROMA del 30/05/2011, rep. n. 10023;

– ricorrente incidentale –

contro

D.G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI

SIMONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

S.B.G. (OMISSIS), R.L.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1277/2008 del TRIBUNALE di LIVORNO, emessa il

12/11/2008, depositata il 26/11/2008 R.G.N. 2813/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANNESE PIETRO;

udito l’Avvocato AGOSTA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CICCOTTI SIMONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso con il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Livorno ha dichiarato la inammissibilità delle domande proposte nei confronti di D.G.S. da S. B.G. e R.L. (nonchè dal conduttore C. P.), i quali avevano lamentato la illegittimità della procedura coattiva di rilascio di immobile azionata in loro danno in forza del decreto di trasferimento pronunciato dal medesimo tribunale in favore della D.G. nel dicembre del 2007 e culminata con la sua immissione nel possesso del bene con atto dell’ufficiale giudiziario dell’11.4.2007.

I motivi di invalidità della vendita forzata per mancato rispetto delle norme del procedimento di espropriazione – osserverà il giudice adito – avrebbero dovuto esser fatti valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine di cui all’art. 617 c.p.c..

La sentenza è stata impugnata dal S. e dalla R. con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso anch’esso corredato da memoria D.G. S..

E’ ancora ricorrente – incidentale (con memoria) – C.P..

A tale ricorso incidentale resiste D.G.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti.

Essi sono entrambi inammissibili.

IL RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 586 c.p.c., art. 24 Cost..

Il motivo si conclude con la richiesta alla corte, ex art. 366 bis c.p.c., si pronunciarsi:

sulla rilevanza ed entità dei vizi procedurali che hanno connotato tutte le fasi successive all’ordinanza del G.E. Bresciani che disponeva il rinvio dell’incanto in accoglimento dell’istanza della Banca di Roma, e dichiarare se le plurime violazioni di norme procedurali poste a tutela del debitore esecutato (in particolare quella che lo salvaguarda per l’ipotesi in cui, al momento dell’incanto, siano tacitati tutti i creditori legittimati a dare impulso alla procedura, sì che una successiva aggiudicazione a favore di un terzo del bene pignorato sia totalmente invalida;

nonchè quella che consente ai debitori la conversione del pignoramento in una somma di denaro, facoltà che di certo il debitore non esercita nel momento in cui apprende dalla cancelleria del tribunale che il magistrato ha rinviato l’incanto) e/o del creditore (il GE non può decidere di vendere l’immobile contro la volontà espressagli dall’unico creditore che per giunta ha concluso una transazione con i debitori esecutati e che quindi si è impegnato a non dare impulso alla procedura esecutiva in quanto, se non altro, una tale condotta esporrebbe il creditore al rischio di dover risarcire i danni ai debitori per inadempimento alla transazione, non essendoci di certo prevalente l’interesse di chi vorrebbe partecipare alìincanto per acquistare l’immobile in assenza di creditori interessati a dare impulso all’esecuzione) si propagano sino al decreto di trasferimento impugnato rendendolo insanabilmente nullo o inesistente; se la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare determina, rispetto alle parti stesse della procedura e/o con riferimento ai terzi che contrattano con il debitore esecutato, l’estinzione del processo esecutivo e/o comunque rende invalido, insanabilmente nullo e/o inesistente l’eventuale decreto di trasferimento successivamente emesso, non esistendo nel nostro ordinamento un processo esecutivo immobiliare che possa continuare e sopravvivere senza, alla base, la trascrizione in conservatoria del pignoramento, anche alla luce della circostanza denunziata dai ricorrenti che il GE, nell’emettere il decreto impugnato, non abbia contemporaneamente ordinato la trascrizione del pignoramento in conservatoria, ripetendo quella originaria eseguita dal Monte dei Paschi di Siena (che avrebbe potuto essere trascritta in copia conforme), e questo anche al fine di salvaguardare il principio della continuità delle trascrizioni;

se tutti i vizi denunciati nel ricorso e ribaditi in questo atto, con massima precisione alle pp. 26 e 21 contraddistinti con le lettere dalla a) alla g) che si sono verificati nel processo esecutivo, considerato che l’interesse dei ricorrenti a farli valere è divenuto attuale solo a seguito della notifica del decreto di trasferimento, rendono insanabilmente nullo e/o inesistente il decreto di trasferimento, essendo altrimenti violato il loro intangibile diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1599, 2916 c.c., art. 2923 c.c., comma 1, artt. 555 e 586 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio.

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

Dica la corte se la cancella? ione della trascrizione in conservatoria del pignoramento faccia mantenere al pignoramento la stessa portata ed efficacia rispetto ai terzi che contrattano con l’esecutato, e dica se, in forza dei principi di cui all’art. 2931 c.c., comma 1 e art. 1599 c.c., il locatario che si avvale di un titolo avente data certa anteriore a quella di un decreto di trasferimento emesso in assenza della trascrizione nella competente conservatoria del pignoramento, vanti titolo opponibile all’aggiudicatario;

Dica infine se un pignoramento privo di trascrizione in conservatoria renda nullo, invalido e/o inefficace il successivo decreto di trasferimento.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2915, 2650 c.c., art. 555 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Il motivo trova la sua sintesi conclusiva nel seguente quesito:

se è corretto ritenere che, in virtù delle norme dettate in materia di trascrizione e, in particolare, in virtù del principio di continuità delle trascrizioni sancito dall’art. 2650 c.c., nonchè di quanto stabilito dall’art. 555 c.p.c., l’avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento a seguito di provvedimento emesso dal GE contenente l’ordine al conservatore di procedere alla cancellazione possa essere invalidata, annullata o resa inefficace senza che il giudice che emette il decreto di trasferimento rispetto al pignoramento cancellato in conservatoria ordini al conservatore di ripetere l’originaria trascrizione del pignoramento ovvero di autorizzare l’aggiudicatario a rinnovare l’atto al fine di consentirgli di avere un titolo in regola con il principio di continuità delle trascrizioni: dica anche se esistono fenomeni di reviviscenza implicita di trascrizioni di atti definitivamente cancellati.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2652, 2643, 2645, 2932 c.c., art. 555 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio.

I quesiti formulati a suggello dell’esposizione del motivo sono i seguenti:

dica la corte, esaminate le trascrizioni effettuate da D.G. aventi ad oggetto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi nonchè i successivi annotamenti sopra richiamati se essi “siano trascrivibili in conservatoria” e, ove ritenga che lo siano, dica la corte se essi abbiano efficacia di prenotazione di modo che tutti gli atti iscritti o trascritti contro il convenuto successivamente – come avvenuto in questo caso rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c., trascritta dal C. – ad esse non siano opponibili a seguito dell’accoglimento del ricorso in opposizione agli atti esecutivi avvenuto con la sentenza della Suprema corte su citata;

dica anche la corte se i due annotamenti effettuati dalla D. G. sull’immobile di cui è lite presso la conservatoria di Portoferraio il 4.1.2001 siano opponibili alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., effettuata dal C. sul bene medesimo anche se appunto mere annotazioni/annotamenti e non autonome note di trascrizione;

dica infine se nel caso in cui le trascrizioni effettuate dalla D. G., per i motivi sopra spiegati, non siano prevalenti rispetto alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., si debba sospendere il giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento per la pregiudizialità ad esso dell’esito dei giudizi promossi dal C. presso il tribunale di Roma ex art. 2932 c.c..

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 555, 558, 586 c.p.c., artt. 2912, 2929, 2650, 2826, 1376, 1480 c.c.; insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Questo il duplice quesito di diritto formulato all’esito dell’esposizione del motivo:

se sia possibile trasferire, nell’ambito di una procedura esecutiva, immobiliare, immobili ulteriori rispetto a quelli menzionati nell’ipoteca volontaria, nell’atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, nell’ordinanza di vendita e nella CTU; ove la corte confermi che questo non sia possibile si chiede alla medesima di pronunciarsi sul seguente, ulteriore quesito: considerati gli artt. 555, 558 e 586 c.p.c. alla luce dell’art. 2826 c.c., dica la corte se il decreto di trasferimento contenga anche diritti su beni immobili estranei al pignoramento la forma per far valere i vizi sia quella di impugnare il decreto di trasferimento nella parte in cui trasferisce ciò che era estraneo alla procedura esecutiva.

Il ricorso è inammissibile.

Al di là ed a prescindere dalla ammissibilità dei singoli motivi con riguardo ai singoli quesiti di diritto che ne concludono l’esposizione (quesiti formulati, per la loro maggior parte, secondo una tecnica espositiva del tutto contrastante con i criteri più volte indicati da questa corte regolatrice), la complessiva inammissibilità dell’intero ricorso deriva dalla omessa impugnazione del passaggio motivazionale della sentenza oggi criticata dinanzi a questa corte con la quale il giudice dell’opposizione ha (del tutto correttamente e del tutto condivisibilmente) ritenuto non eccepibili nel giudizio di opposizione all’esecuzione per rilascio quei vizi – pur qualificati in astratto come nullità insanabili riferibili alla formazione del titolo azionato e proposti (secondo quanto ritenuto dal giudice di merito) dopo la scadenza del termine di legge.

La sentenza oggi impugnata, difatti, fonda la ritenuta inammissibilità dell’opposizione proposta in quel giudizio sul triplice ordine di motivi secondo i quali:

1) I vizi denunciati non erano qualificabili – se pur sussistenti – come nullità insanabili;

2) Tali vizi avrebbero dovuto esser fatti valere in sede di opposizione agli atti esecutivi avverso i relativi atti del procedimento eventualmente ritenuti illegittimi si come lamentato;

3) Era, di converso, spirato il termine di cui all’art. 617 c.p.c., per introdurre ritualmente dinanzi al giudice dell’opposizione le questioni dedotte, pur se le stesse avessero avuto valenza e significazione, in punto di diritto, di nullità assoluta e/o inesistenza, attraverso lo strumento dell’opposizione avverso l’ultimo atto del procedimento esecutivo, id est il decreto di trasferimento. Di tale, incensurabile motivazione (che questa corte interamente condivide, dacchè conforme alla giurisprudenza di questa, corte di legittimità in subiecta materia: e pluribus, oltre alla sentenza delle sezioni unite di questo giudice – Cass. 25507/06, chiamata a pronunciarsi proprio sulla vicenda oggetto di causa -, cfr. Cass. 1512/07) nessuno dei motivi di ricorso ridondantemente illustrati contiene la (pur indispensabile) specifica e argomentata contestazione:, onde il passaggio in giudicato in parte qua della sentenza impugnata rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame dei motivi medesimi.

IL RICORSO INCIDENTALE C..

Con il primo e unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2915, 2923 c.c., artt. 555 e 586 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su alcuni punti decisivi della controversia.

Il motivo di ricorso si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

Se il contratto di locazione avente data certa – sottoscritto in un momento in cui non esisteva alcuna trascrizione di un atto di pignoramento immobiliare per essere stato quest’ultimo cancellato (risultando dunque inefficace/inesistente) precedentemente alla costituzione del rapporto obbligatorio locatizio avente ad oggetto il godimento dell’immobile precedentemente assoggettato ad esecuzione forzata – sia opponibile all’aggiudicatario definitivo, sulla scorta di un decreto di trasferimento emesso solo in epoca successiva.

Ovvero se, alla luce degli artt. 2915, 2923 c.c., un contratto di locazione non possa ritenersi opponibile dal legittimo detentore dell’immobile all’acquirente definitivo anche se relativo ad un contratto avente data certa e venuto ad esistenza in un momento in cui nessun atto di pignoramento risultava trascritto (rectius cancellato):

Se possa ritenersi reviviscente un atto di pignoramento trascritto e successivamente cancellato ai fini della legittimità del successivo decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione. In questo caso, dica la corte se tale validità/efficacia debba ritenersi limitata ai soli fini processuali ovvero anche sostanziali, vanificando – in questa seconda ipotesi – i diritti personali di godimento, che i terzi possono legittimamente vantare sui diritti immobiliari assoggettati ad esecuzione forzata in virtù di un contratto di locazione avente data certa e intervenuto in un momento in cui il relativo atto di pignoramento risultava cancellato e/o inesistente.

Il ricorso (prima ancora che inammissibile per patente inammissibilità dei quesiti di diritto che lo sorreggono – formulati in aperta violazione dei criteri più volte enunciati da questa corte regolatrice – e par altrettanto patente carenza del momento di sintesi indicativo del fatto controverso e decisivo per il giudizio del quale si denuncia l’erronea interpretazione sul piano motivazionale) è inammissibile perchè tardivo.

Esso risulta, difatti, proposto (senza che vi sia contestazione; al riguardo) oltre lo spirare del termine di legge di 60 giorni dalla notifica al procuratore costituito nel giudizio di merito: non giova al ricorrente incidentale il richiamo (contenuto nella memoria illustrativa) alla giurisprudenza di queste sezioni unite in tema di impugnazioni incidentali tardive (Cass. ss.uu. 24627/07, che le dicono ammissibili, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, volta che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, con conseguente sua ammissibilità sia quando rivesta la forma della contrompugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale), attesa la evidente eterogeneità delle fattispecie esaminate, l’una (quella oggetto della pronuncia delle sezioni unite) attenendo all’ipotesi di coobbligati solidali l’uno dei quali abbia prestato acquiescenza all’assetto di interessi derivante dalla sentenza, l’altra (quella del caso di specie) afferendo a due diverse e distinte opposizioni (oggetto di un provvedimento di riunione per soli motivi di economia processuale) la cui simultanea decisione non avrebbe avuto (come in concreto non ebbe) effetti omogenei in ciascuna di esse, pur mirando ciascuna (ma a ben diversi fini) a paralizzare l’esecuzione per rilascio intrapresa dall’opposta.

L’esame del motivo di ricorso incidentale, difatti, induce ictu oculi alla conclusione secondo la quale esso non contiene domande rispetto alle quali l’interesse alla relativa proposizione scaturisce dalla speculare impugnazione della sentenza del tribunale di Livorno da parte del S. e della R., che, diversamente dal C., hanno fatto valere vizi della pronuncia che, ove in ipotesi ritenuti rilevanti in questa sede, non avrebbero determinato un effetto giuridico diretto ed immediato nella sfera del ricorrente incidentale (bensì soltanto un – solo indirettamente più favorevole – diverso assetto di rapporti sostanziali rispetto a quelli consolidatisi con la pronuncia oggi impugnata), la cui opposizione mira, quoad effecta, a conseguire un risultato del tutto indipendente rispetto a quella principale.

Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, principale e incidentale, li dichiara entrambi inammissibili. Compensa le spese tra i ricorrenti principali, S. e R., e il ricorrente incidentale, C.. Condanna i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di D.G.S., che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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