Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19868 del 29/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19868 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
SENTENZA
sul ricorso 28327-2007 proposto da:
CAMPANA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SEMERARO GIUSEPPE, STEFANELLI
TIZIANA giusta delega in atti;
– ricorrente contro
MELPIGNANO LUCIA, CARROZZO PALMA, TENORE GIACOMO;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 597/2006 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 29/08/2013
di LECCE, depositata il 19/09/2006 R.G.N. 1043/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
per il rigetto del ricorso.
n
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Palma Carrozzo e Lucia Melpignano, rispettivamente figlia e moglie di
Antonio Carrozzo, deceduto quando era al lavoro nell’azienda Campana,
per essere stato investito da un “muletto” (carrello elevatore) adibito al
trasporto di pomodori, condotto da altro dipendente (Giacomo Tenore),
premesso che Antonio Campana e Giacomo Tenore erano stati
condannati per omicidio colposo con sentenza penale passata in
sezione distaccata di Mesagne, per sentirli condannare in solido al
risarcimento dei danni.
Il Tribunale condannò i convenuti, in solido, al pagamento di euro
90.000,00 a favore della moglie e di euro 56.000,00 a favore della figlia,
oltre accessori.
2.
La Corte di appello di Lecce, investita dall’impugnazione del
Campana, rigettò il motivo relativo al difetto di legittimazione passiva
dello stesso e accolse il motivo di censura concernente il
quantum,
riducendo la condanna emessa dal primo giudice nei confronti del
Campana ad euro 70.000,00 per la moglie e a euro 45.000,00 per la
figlia, oltre accessori (sentenza del 19 settembre 2006).
3. Avverso la suddetta sentenza, Campana propone ricorso con due
motivi, esplicati da memoria.
Carrozzo, Melpignano e Tenore non svolgono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito, nel rigettare il motivo di appello relativo al difetto
di legittimazione passiva di Antonio Campana per essere stato evocato
in giudizio in proprio, senza alcun riferimento alla società, mentre era
stato condannato in sede penale quale legale rappresentante della
Campana Antonio sas, ha evidenziato: – che nell’atto di citazione il
Campana risultava essere stato condannato quale legale rappresentante
della società; – che nello stesso atto erano indicate le norme la cui
violazione, da parte del datore di lavoro responsabile della società,
aveva concorso a causare il sinistro; – che il tutto era inserito nella
descrizione della dinamica del sinistro, avvenuto sul luogo di lavoro,
compiuta nell’atto di citazione.
3
giudicato, li convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi –
Ha ritenuto: che l’identificazione del soggetto chiamato in giudizio non
può limitarsi alla formale
vocatio in ius, ma
si sostanzia
nell’identificazione del soggetto chiamato attraverso una indagine sulla
volontà della parte, quale manifestata nell’atto.
Ha concluso nel senso che il Campana, malgrado nella vocatio in ius,
non fosse riportata la sua qualità di legale rappresentante della società,
era stato citato in giudizio in detta qualità e non in proprio.
Deduce violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., degli artt. 2266 e 2313
cod. civ., dell’art. 75 cod. proc. civ., oltre a difetti motivazionali.
Conclude il motivo con il seguente quesito di diritto:<