Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19868 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19868 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 2368-2018 proposto da:
LO AMADOU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
TIRRENO 144, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO
BOSCAINO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente Contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBUO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 26/07/2018

Il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza dell’8.6.2017,
ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di
espulsione adottato del 13.8.2016 nei confronti di Lo
Amadou, che ricorre sulla base di tre motivi. La Prefettura
non ha svolto difese.

1. Col primo ed il secondo motivo, deducendo la
violazione dell’art. 13, co 2 lett. a) e b), del D.Igs. n. 286 del
1998, il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non ha
esaminato i motivi 1.2. ed 1.4 del ricorso, con cui aveva
dedotto che la fattispecie contestatagli, secondo cui egli era
entrato “nel territorio dello Stato in data 1.1.1998
sottraendosi ai controlli di frontiera senza essere respinto” art. 13, co 2 lett. a) del d.lgs. n. 286 del 1998- non
corrispondeva ai dati di fatto, essendo egli stato titolare di
un permesso di soggiorno, scaduto nel 2002, talchè avrebbe
potuto al più essergli contestata la diversa fattispecie di cui
alla lett. b) della menzionata disposizione.
2. Le censure sono fondate. L’ordinanza impugnata ha
ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di
espulsione, trascritto per autosufficienza, e contenente
l’indicazione della frontiera e del giorno in cui il ricorrente vi
aveva fatto ingresso, ritenendo che lo stesso non avesse
provato di aver regolarizzato la propria posizione sul
territorio nazionale. Così opinando il GdiP non ha tenuto
conto dei seguenti principi: a) la fattispecie dell’ingresso
clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai
controlli di frontiera può essere integrata quando non sia
stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero
nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte,
mentre, nel caso in cui il controllo sia stato effettuato e non
Ric. 2018 n. 02368 sez. M1 – ud. 28-06-2018
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RAGIONI DELLA DECISIONE

abbia evidenziato ostacoli all’ingresso dello straniero in
Italia, non si versa più nell’ipotesi di sottrazione ai controlli
di frontiera, prevista dal secondo comma, lettera a), dell’art.
13 cit. (salvo il caso in cui lo straniero si sia sottoposto ai
controlli di frontiera, ma esibendo documenti falsificati),

di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di
espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo comma
(cfr. Cass n. 20668 del 2005; 22625 del 2015); b) una volta
emesso il decreto di espulsione dello straniero, il giudice,
adito in sede di opposizione, ove accerti l’insussistenza
dell’ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non
potendo convalidarlo sulla base dell’accertata sussistenza di
una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto
(Cass. n. 24150 del 2016).
3. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando
assorbito il terzo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto
l’omesso esame del motivo n. 1.3. del ricorso, e, non
risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, co 2,
c.p.c., con la dichiarazione d’illegittimità del decreto di
espulsione
4.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la

soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in favore
dello Stato ex art.133 D.P.R.n.115/2002.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa
l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara
illegittimo il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di
Roma il 13 agosto 2016. Condanna il Prefetto di Roma al
pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di
Ric. 2018 n. 02368 sez. M1 – ud. 28-06-2018
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potendo porsi al più il problema della mancanza di un titolo

primo grado, che si liquidano in C 1.000,00, oltre a spese
prenotate a debito, e delle spese del giudizio di legittimità,
che si liquidano in C 2.050,00, oltre a spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018

Il Presidente

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