Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19868 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6838/2019 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da I.V. cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere stato costretto a lasciare il paese nel 2016 a seguito di una violenta aggressione subita dal secondo marito di sua madre, una volta che quest’ultimo era venuto a conoscenza che la donna aveva avuto due figli da una precedente relazione e cioè, il ricorrente stesso ed il fratello. Si decise ad emigrare, perchè neppure la Polizia, alla quale aveva presentato la denuncia aveva fatto nulla.

A supporto della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto le circostanze riportate dal richiedente non fossero credibili, per la loro genericità e per la mancata indicazione di ragioni plausibili quali cause dell’aggressione, di talchè non vi erano elementi per ricondurre la fattispecie nel perimetro della protezione internazionale. Il tribunale ha ritenuto, altresì, che non sussistessero neppure i presupposti della protezione sussidiaria neppure declinata sotto la previsione della lett. c), per l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata, in situazione di conflitto armato, come risulta dalle fonti informative consultate. Ad avviso del Tribunale neppure era riconoscibile la protezione umanitaria, in favore del richiedente non essendo emersa nessuna situazione di fragilità riferito ai traumi subiti dal richiedente anche nei paesi di transito, nè si profilavano gravi violazioni dei diritti umani fondamentali a carico del ricorrente in caso di rimpatrio.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (ii) sotto un secondo profilo, per errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese d’origine. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost. Contraddittorietà tra le fonti citate. Motivazione apparente; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il primo motivo è inammissibile, perchè non censura in maniera adeguata il giudizio di non credibilità e propone censure di merito che mirano in maniera evidente ad una rivalutazione del materiale istruttorio (in particolare, la valutazione delle fonti d’informazione), circostanza non consentita nel giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è infondato, in quanto non sussiste nessun omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS), avendo il tribunale trattato ex professo la problematica, anche se l’ha risolta in senso difforme a quanto richiesto dal ricorrente, sulla base delle fonti informative consultate (Easo giugno 2017) e con motivazione sufficiente.

Il terzo motivo è infondato, perchè la dedotta violazione di legge è insussistente, in quanto il tribunale – consultando le fonti aggiornate al 2017 – ha accertato, con motivazione sufficiente, che, pur registrandosi nel territorio (OMISSIS) numerose criticità sotto il profilo della tutela dei diritti umani, in effetti, la regione di provenienza del ricorrente non risulta direttamente coinvolta in gravi incidenti, in quanto le criticità sono quelle riconducibili alle attività del cult particolarmente attivi in ambito universitario, ma “si tratta di situazioni certamente non sovrapponibili al concetto di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, pur nella ampia accezione che ne offre oggi la giurisprudenza”. Va, poi, precisato, che l’art. 10 Cost. che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, non ha più nel nostro ordinamento alcun margine di residuale applicazione, poichè “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. ord. n. 16363/16), anche se quanto appena detto vale per le fattispecie ancora soggette al predetto art. 5, comma 6 cit. nella versione vigente ratione temporis fino all’ottobre 2018.

Il quarto motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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