Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19868 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 17/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3929/2010 R.G. proposto da:

R.I. vedova D.S., rappresentata e difesa dall’Avv.

Pasquale Russo, con domicilio eletto presso l’Avv. Monica Schipani,

in Roma, via Lucrezio Caro n. 67, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso iscritto al n. 9568/2010 R.G. proposto da:

C.F.;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 352/5/08, depositata il 15

dicembre 2008.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– R.I., quale erede di D.S.F., impugna per cassazione (RGN 3929/2010) la decisione della CTR della Campania in epigrafe (per mero errore materiale indicata in ricorso con il n. 325 anzichè 352) che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’accertamento, per il 2003, per Iva, Irpef ed Irap, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi in relazione all’esercizio di attività di stabilimento balneare in (OMISSIS), assumendo con tre motivi, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, n. 2, e D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, e l’assenza di motivazione, per essere stato l’avviso di accertamento motivato con rinvio al pvc (primo motivo), nonchè, in relazione alla medesima doglianza, la violazione del L. n. 241 del 1990, art. 3, (secondo motivo) e della L. n. 212 del 2000, art. 7, (terzo motivo);

– con riguardo al procedimento R.G.N. 9568/2010 l’Agenzia delle entrate proponeva controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo in relazione al ricorso proposto, contro la medesima decisione, da C.F. quale erede di D.S.F.;

– l’Agenzia delle entrate ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza di entrambi i ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti contro la medesima sentenza, pronunciata nei confronti di R.I. e C.F. quali eredi di D.S.F. (per mero errore materiale indicato con il nome di A. nell’incipit della motivazione della CTR);

– con riguardo al ricorso n. 3929/2010 è fondata l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non avendo la ricorrente proposto i motivi (peraltro, del tutto carenti in punto di autosufficienza) formulando il prescritto quesito di diritto (o momento di sintesi);

– con riguardo al ricorso n. 9568/2010 – comunque parimenti inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. – va invece dichiarata l’improcedibilità per mancato deposito da parte del ricorrente dopo la notifica, dovendosi, a tal fine, ritenere legittima l’iscrizione a ruolo ad opera del resistente, attesa, in particolare, l’avvenuta regolare allegazione e deposito della copia notificata del ricorso stesso;

– il ricorso n. 3929/2010 va, pertanto, respinto per inammissibilità dei motivi, mentre il ricorso n 9568/2010 deve essere dichiarato improcedibile, restando le spese del giudizio regolate per soccombenza;

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso n. 3929/2010 per inammissibilità dei motivi e dichiara improcedibile il ricorso n. 9568/2010; condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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