Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19867 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6834/2019 proposto da:

G.J., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da G.J. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essersi allontanato dal proprio paese perchè minacciato dalla confraternita degli (OMISSIS) di cui il padre, oramai diventato vecchio era membro e la setta voleva che subentrasse al padre ed in caso di suo rifiuto lo avevano minacciato di morte.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto la narrazione di scarsa verosimiglianza perchè smentita dalle fonti consultate (sull’ereditarietà delle cariche all’interno della società degli (OMISSIS) e sul fenomeno del reclutamento forzoso), di talchè non era riconoscibile nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria perchè era insussistente il rischio di subire un danno grave secondo le previsioni di cui alle lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il tribunale ha accertato che neppure sussiste una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, trattandosi di uno stato del sud del paese, che si trova in una situazione di relativa sicurezza come risulta dalle fonti informative consultate. Infine, per quanto riguarda la protezione umanitaria, il tribunale ha accertato come il ricorrente non versa in una situazione di particolare fragilità, mentre non sussiste il rischio concreto che un eventuale rimpatrio implichi un significativo detrimento dei diritti fondamentali della persona.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine. Omesso esame delle fonti informative. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Contraddittorietà delle fonti citate e motivazione apparente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità.

Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello ha preso in considerazione le dichiarazioni del ricorrente, ma ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini del riconoscimento della protezione internazionale maggiore o della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso, attraverso la contrapposizione del contenuto delle fonti informative esposte dal ricorrente in ricorso a quelle sulla cui base il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione sussidiaria, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

Il terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione. Va, poi, precisato, che l’art. 10 Cost. che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, non ha più nel nostro ordinamento alcun margine di residuale applicazione, poichè “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. ord. n. 16363/16).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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