Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19867 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1064-2008 proposto da:

T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso l’avvocato

GIULIANI ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

13/11/2006; n. 54494/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Roma, il signor T. A. chiese che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, per un processo introdotto davanti al TAR Lazio.

Con decreto del 13 novembre 2006, la Corte di appello accertò che il giudizio presupposto, cominciato il 9 agosto 1996 era stato definito con sentenza di rigetto depositata il 24 dicembre 2004; determinò in tre anni la durata ragionevole del processo, e condannò l’Amministrazione convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.500,00, oltre agli interessi legali dal decreto, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, oltre alle spese legali liquidate in complessivi Euro 800,00.

Avverso questo decreto, non notificato, il signor T. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 28 dicembre 2007 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l’Avvocatura generale dello Stato, fondato su due motivi. L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia una violazione di norme di legge, avendo la corte territoriale fatto decorrere gli interessi legali sulla somma attribuita a titolo di equa riparazione dalla data del decreto invece che da quella della domanda.

Il motivo è fondato. Per consolidata giurisprudenza di questa corte, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello (cfr. Cass. 12 settembre 2005 n. 18105).

La cassazione dell’impugnato decreto assorbe l’esame del secondo motivo, vertente sulla liquidazione delle spese legali.

Ad essa segue la decisione nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma accordata a titolo di equa riparazione con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.

L’amministrazione deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonchè del giudizio davanti alla corte d’appello, liquidate tenendo conto dei limiti tariffari con riguardo alle voci ripetibili, perchè la parte, pur esponendo in ricorso le voci che afferma spettanti, ha bensì prodotto in questo giudizio il fascicolo del grado di merito (in cui non è contenuta la sua nota spese), ma non la nota spese che assume a suo tempo depositata. Dette spese sono perciò liquidate come in dispositivo, e attribuite al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna l’amministrazione al pagamento gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione con decorrenza dalla domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio, che distrae a favore del procuratore antistatario Angelo Giuliani e che liquida:

per il grado davanti alla corte d’appello in Euro 1.230,00, di cui Euro 580,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti;

per il giudizio di legittimità in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari;

oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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