Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19866 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3984-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 06/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di M.A. un avviso di recupero di credito di imposta concesso a norma della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 5-bis, di cui ella aveva usufruito per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006. In particolare l’avviso di recupero era basato sull’inapplicabilità della agevolazione all’investimento relativo a lavori di ristrutturazione effettuati su un immobile detenuto in locazione ed utilizzato come archivio. Contro l’avviso di recupero la contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bari che lo rigettava. A seguito del proposto appello, la commissione tributaria regionale della Puglia riformava la decisione di primo grado ritenendo spettante l’agevolazione sul rilievo che la contribuente aveva indicato nella propria contabilità generale alla voce ” impianti” i costi pluriennali ammortizzabili sostenuti per i lavori eseguiti.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 8, commi 2 e 5, nella parte in cui la CTR ha ritenuto agevolabili le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che i lavori di ristrutturazione rientrassero nella previsione dell’agevolazione senza dare conto del fatto che non si trattava di impianti trasferibili da un edificio all’altro.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente osserva la Corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente, relative al difetto di allegazione e di autosufficienza, sono infondate in quanto la contribuente non ha indicato quali documenti la ricorrente avrebbe dovuto produrre e non ha prodotto; inoltre l’esposizione dei fatti di causa e delle ragioni a sostegno dei motivo proposti appaiono sufficienti per la comprensione del thema decidendum.

2. In ordine ai motivi di ricorso, essi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il credito d’imposta, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (oggi 103 e 104), TUIR, all’epoca vigente. La norma prevede, infatti, che “per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 61 e 68, esclusi i costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine ordinarie di ufficio”….concernente i “coefficienti di ammortamento”, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’ investimento della stessa struttura produttiva”. I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad essere utilizzati dall’imprenditore per più esercizi), oltre al requisito della novità, devono avere la caratteristica di essere ammortizzabili fiscalmente (secondo la procedura che consente di ripartire nel tempo il costo del cespite e che riflette la residua possibilità di utilizzazione del bene). Ove i beni insistano su suolo altrui, deve essere fornita prova dal contribuente, che invoca il diritto di fruire dell’agevolazione fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che configurino beni autonomi rispetto all’immobile di terzi cui accedono (Sez. 5, Sentenza n. 21813 del 6/7/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15572 del 26/5/2016; Sez. 5, Sentenza 28535 del 20/12/2013; Sez. 5, Sentenza n. 21411 del 30/11/2012).

Ora, obiettivo della legge era quello di promuovere nuovi investimenti produttivi in aree territoriali svantaggiate, in funzione dell’incremento della produttività. Come la stessa Amministrazione ha esposto nella Risoluzione n. 55/2003, la circostanza che le spese siano riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà non esclude, in linea di principio, che le stesse possano rilevare ai fini dell’agevolazione in questione, occorrendo verificare il loro corretto trattamento contabile. Ne deriva che, se si tratta di spese incrementative che si riferiscono a beni che non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto al bene a cui accedono, e come tali devono essere classificate civilisticamente nell’attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazioni immateriali, esse fiscalmente rientrano nella disciplina dell’art. 14, comma 3 e come tali non possono rilevare ai fini dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, costituendo non beni autonomi, ma, stante l’accessione su beni altrui, meri costi deducibili (nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio); nell’ipotesi in cui, invece, le spese incrementative su beni di terzi sono classificate, secondo corretti principi contabili, tra le immobilizzazioni materiali in quanto riferibili a beni materiali che hanno una loro autonoma funzionalità, sono agevolabili ai sensi dell’art. 8 in quanto costituiscono beni materiali e non dei meri costi. In sostanza, la sola circostanza che l’opera sia realizzata su bene altrui non è decisiva, a condizione che i relativi costi possano essere contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali, in quanto il bene, avendo una sua autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere da quello di terzi a cui accede, al termine del periodo di locazione o di comodato può essere rimosso ed utilizzato separatamente dall’investitore.

Nel caso che occupa non è contestato in causa che i lavori riguardavano la ristrutturazione dell’immobile locato, per il che l’agevolazione non spetta in quanto è esclusa la rimovibilità al termine della locazione.

3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per il consolidarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso dopo la proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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