Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19865 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19865 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 12592-2016 proposto da:
VALTUR SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in
persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZIA 13, presso lo
studio dell’avvocato CHIARA ADELE PERO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTO SACCHI;
– ricorrentE contro
UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
CATAVELLO, che la rappresenta e difende;
– controrícorrentE contro

Data pubblicazione: 26/07/2018

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI MILANO;
– intimati –

depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 21.4.2016, Tribunale di Milano,a modifica
dello stato passivo della Valtur S.p.A. in Amministrazione
straordinaria, ha ammesso il credito di Unicredit Leasing S.p.A.
pari a C 1.002.580,63, in prededuzione chirografaria, oltre
interessi di mora al tasso convenzionale, a titolo di
risarcimento del danno subìto durante il periodo dal
18.10.2011 ed il 7.5.2014, per ritardata restituzione del
compendio immobiliare sito in Pollina, oggetto del contratto di
leasing inter partes risolto nel marzo 2011. Dato atto che, per
effetto del precedente proprio decreto del 10-19.4.2014, era
intervenuto il giudicato circa la titolarità dell’opponente ad
ottenere la restituzione del bene ed il risarcimento dei danni, il
Tribunale ha osservato, relativamente al periodo dal 1.11.2012
al 7.5.2014, e per quanto d’interesse, che: a) la richiesta di
restituzione del compendio immobiliare era stata avanzata da
Unicredit Leasing mediante richiesta del 31.3.2011; b) la
corrispondenza con cui Valtur invitava la concedente a
prendere possesso dell’immobile, costituiva una dichiarazione
di intenti e non valeva neppure come offerta non formale nè
escludeva l’obbligo di indennizzo e la
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mora debendi,

avverso il decreto n. 5076/2016 del TRIBUNALE di MILANO,

evidenziando che gli effetti liberatori avrebbero potuto
prodursi, solo, a seguito dell’offerta formale ex art 1216 c.c.,
che tuttavia non era intervenuta. Valtur in A.S. ha proposto
ricorso con un motivo, successivamente illustrato da memoria.
Unicredit Leasing ha resistito con controricorso.

1. Co! proposto ricorso, Valtur in A.S. deduce, in relazione
all’art. 360, co 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi
che erano stati dibattuti tra le parti. Al riguardo, indica: il
messaggio di posta elettronica di Unicredit del 16 settembre
2013, che costituil4e la prima richiesta di restituzione e
documentava come la stessa fosse intervenuta dopo che era
sfumata la possibilità di trovare un gestore per la stagione
turistica del 2013; le molteplici dichiarazioni rese dalle parti e
dai legali di Unicredit nei procedimenti (udienze 19.6 – 2.7- 9.7
-16.7) sfociati nel decreto del 2014, in cui si evidenziava la
volontà di Unicredit di non rientrare in possesso del villaggio
turistico, poiché privo di un operatore specializzato che lo
gestisse. Tali fatti, prosegue la ricorrente, hanno il carattere
della decisività, in quanto idonei a dimostrare che Unicredit non
era disponibile a ricevere l’immobile prima della fine della
stagione turistica 2013, mentre la disponibilità di essa
ricorrente a riconsegnarlo “era seria e completa di tutto quanto
era esigibile da parte della stessa”. In seno alla memoria, la
ricorrente fa rimarcare che era stato, pure, ignorato il fatto
storico relativo alla gestione del villaggio per tutta la stagione
2012, con il tacito consenso di Unicredit.
2.

Il motivo, come non ha mancato di rilevare la

controricorrente, è inammissibile. Ed, infatti, l’art. 360, co 1, n.
5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.I., n. 83 del 2012, conv.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

in L. n. 134 del 2012, mentre ha ristretto il sindacato di
legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione
del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, co 6, Cost.,
ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile
per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,

sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia. Pertanto, il ricorrente è, anzitutto, onerato di
indicare il “fatto storico”, oggetto di discussione processuale, il
cui esame sia stato omesso, e di evidenziare la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. SU n. 8453 del 2014, e successive conformi).
3. Nella specie, l’esame del fatto storico indicato dalla
ricorrente e cioè la volontà di Unicredit di non rientrare in
possesso del villaggio turistico poiché privo di un operatore
specializzato che lo gestisse (cui è di rinforzo il consenso alla
gestione per la gestione 2012, periodo relativamente al quale il
credito non è in contestazione) non è stato affatto omesso dal
Tribunale che, alla stregua degli argomenti riassunti in
narrativa, ha sconfessato la tesi (riportata a pag. 4 ed al punto
b) della pag. 7 del decreto) ancora oggi propugnata dalla
Procedura, affermando che la concedente aveva richiesto già
dal 31.3.2011 la consegna del complesso immobiliare e che sul
credito risarcitorio da mancata riconsegna (ammesso al passivo

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principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della

in ragione di C 35.000 mensili) si era formato il giudicato inter
partes.

Se, a tale stregua, il motivo impinge nel merito

laddove, per contrastare l’accertata richiesta di riconsegna del
marzo 2011, invoca una diversa valutazione della volontà della
controparte, in tesi desumibile da condotte della stessa, non

il Tribunale, pure, affermato che la mora della Valtur avrebbe
potuto cessare e così esser conseguiti gli effetti liberatori, solo,
mediante offerta formale ex art. 1216 c.c., ed in parte qua non
è stata sollevata specifica censura.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna alle spese,
che si liquidano in C 7.100,00, di cui C 100,00 per spese, oltre
accessori. Ai sensi dell’art. 13, co 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello . stesso articolo.
Roma, 28 giugno 2018

può sottacersi che il fatto dedotto non sarebbe decisivo avendo

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