Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19865 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29547/2018 proposto da:
I.O., rappresentato dall’avv. Antonio Fascia;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 338/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/06/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che:
I.O., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, in data 29 maggio 2018, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria (egli aveva riferito di avere vanamente reclamato la carica di re nel suo villaggio, già del padre, e di temere di essere ucciso). Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
L’unico motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione di legge, per avere sottovalutato la difficile situazione politica e di insicurezza diffusa dell’Edo State da cui proveniva e le condizioni di vulnerabilità personali del richiedente, ai fini della protezione umanitaria. Esso è inammissibile, risolvendosi in generiche censure che mirano impropriamente ad una revisione di apprezzamenti di fatto argomentati dai giudici di merito.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ha natura di obbligazione tributaria ex lege che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di Cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l’esperimento di un’azione di recupero e consistendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 280e 161 (Cass. n. 9660 del 2019).
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019