Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19865 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6180/2019 proposto da:
M.M.D., elettivamente domiciliato in Roma Viale
Angelico, 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, (OMISSIS), domiciliato in Roma Via Dei
Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da M.M.D. cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha narrato di essere di fede mussulmana e di avere conseguito la laurea in filosofia politica. Svolgeva attività politica nel partito (OMISSIS) e il 15 luglio 2015 il portavoce di tale partito aveva indetto una manifestazione di protesta contro la politica del governo che tuttavia, a detta del ricorrente non si era svolta perchè erano intervenute le forze dell’ordine che avevano lanciato gas lacrimogeni ed arrestato molti manifestanti. Il giorno successivo era stato convocato presso gli uffici di Polizia del comune di (OMISSIS), ma fu sconsigliato di presentarsi per il timore di essere arrestato. Successivamente aveva lasciato il suo paese.
A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile per la difformità delle dichiarazioni su aspetti decisivi del racconto rese dal richiedente davanti al tribunale rispetto alle dichiarazioni che aveva reso davanti alla Commissione territoriale, così che la scarsa verosimiglianza della vicenda narrata non consentiva il riconoscimento dello status di rifugiato – mancando ogni correlazione tra l’espatrio e possibili persecuzioni personali legate a moventi politici – ma neppure consentiva il riconoscimento della protezione sussidiaria non essendo emersi elementi sufficienti a sostegno della fondatezza di un’ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Inoltre, dalla consultazione delle fonti informative, il tribunale ha accertato che in (OMISSIS) non si registrano situazioni di violenza generalizzata e incontrollabile tali da porre in pericolo la generalità indiscriminata dei civili, nei termini di cui all’art. 14 cit., lett. c. Infine, per quanto riguarda il riconoscimento della protezione umanitaria il ricorrente, ad avviso del tribunale, non aveva allegato prima ancora che provato le ragioni di vulnerabilità che precludevano il rimpatrio.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità.
Il motivo, che fa esclusivo riferimento alla protezione umanitaria, appare fondato, in quanto, il tribunale non s’impegna in un’effettiva valutazione comparativa, che dia conto della situazione che il ricorrente ha consolidato in Italia (in particolare, l’aver frequentato corsi di lingua e l’aver consolidato un’integrazione socio-lavorativa), rispetto alla situazione del paese d’origine (in termini di privazione delle più elementari necessità), e se questa possa determinare la diminuzione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455/18).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Roma, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini la richiesta di protezione umanitaria.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020