Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19864 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29305/2018 proposto da:

D.M., rappresentato dall’avv. Rosa Emanuela Lo Faro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1826/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, in data 6 agosto 2018, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria (aveva riferito di un furto nel luogo di lavoro, di essere stato arrestato, poi ricoverato in ospedale e di essere fuggito), in ragione della non credibilità della narrazione e dell’insussistenza dei presupposti fattuali e legali della protezione richiesta; inoltre, ha evidenziato l’insussistenza di profili di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria, tenuto conto delle condizioni di stabilità del paese di provenienza e del fatto che la qualifica professionale acquisita in Italia come operaio era spendibile anche nel suo paese. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia una insufficienza motivazionale che è estranea all’orbita delle censure consentite dall’art. 360 c.p.c., n. 5 e non coglie nè censura specificamente la ratio decidendi, costituita dalla valutazione di non credibilità della narrazione, avente rilievo assorbente (Cass. n. 4892 del 2019, n. 33096 del 2018).

Il secondo motivo è analogamente inammissibile, avendo ad oggetto profili assorbiti e comunque infondatamente dedotti, avendo la Corte dato conto degli accertamenti istruttori compiuti a fondamento della decisione.

La Corte, inoltre, ha spiegato le ragioni per le quali non ha riscontrato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando inammissibile il terzo motivo, in quanto diretto a indurre questa Corte a un diverso apprezzamento dei fatti di causa e, in definitiva, a un diverso esito decisorio nel merito.

Il quarto motivo, denunciante il mancato riconoscimento del diritto di asilo, è inammissibile, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, essendo il diritto di asilo attuato con le forme di protezione richieste ma non riconosciute all’interessato.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ha natura di obbligazione tributaria ex lege che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di Cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l’esperimento di un’azione di recupero e consistendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 280 e 161 (Cass. n. 9660 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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