Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19864 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 22/09/2020), n.19864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34131/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38 presso

lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.E. cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha narrato di essere di religione cattolica e di essere stato impegnato nel suo paese nella lotta per l’indipendenza del (OMISSIS) e a causa della violenta repressione da parte della polizia aveva visto morire tanti suoi amici che lottavano con lui. Lui faceva parte di un gruppo cattolico formato da giovani (OMISSIS) e pur non avendo mai combattuto attivamente, anche perchè il gruppo non disponeva di armi, sentiva che la sua vita era in pericolo. Oltre a questo clima d’insicurezza, nel suo paese non era possibile trovare il modo di guadagnare per cominciare una nuova attività ed aveva difficoltà ad ottenere il possesso del terreno che gli era stato lasciato in eredità.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato come non risultasse alcuna correlazione tra l’espatrio e possibili persecuzioni personali legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni contemplate dalla Convenzione di Ginevra, per cui doveva essere respinta la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato. Neppure la protezione sussidiaria poteva essere riconosciuta, ad avviso del tribunale, in quanto, seppure le violenze perpetrate dalle forze di sicurezza (OMISSIS) nel sud est del paese erano esistenti nei confronti dei movimenti separatisti del (OMISSIS) ((OMISSIS)), tuttavia, il ricorrente aveva riferito di non avervi mai aderito, così come non era emersa alcuna sua partecipazione attiva a manifestazioni di protesta. Il tribunale ha invece rilevato come dalle fonti informative consultate, il gruppo al quale il ricorrente ha dichiarato di aver fatto parte, era un gruppo cattolico estraneo alla causa del (OMISSIS) che aveva lo scopo di promuovere il ruolo dei giovani nella vita della Chiesa e il loro coinvolgimento nell’opera di evangelizzazione. Inoltre, ad avviso del tribunale, la vera motivazione dell’espatrio aveva natura economica. Sempre ad avviso del giudice del merito, il rischio di un grave danno derivante da violenza indiscriminata non era presente nel sud della (OMISSIS) ((OMISSIS)), essendo tale situazione circoscritta al nord del paese. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la fede cattolica professata dal ricorrente e la pericolosità per lo stesso di fare ritorno in (OMISSIS) per questo specifico motivo; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali”(Cass. n. 26823/19).

Nel caso di specie, manca da parte del tribunale un approfondimento sulla situazione dei cattolici in (OMISSIS), ovvero nello Stato di appartenenza del ricorrente, in quanto anche se l’interessato non aveva espressamente parlato di possibili persecuzioni religiose a suo danno, una volta accertata la verità dell’appartenenza al gruppo cattolico, il giudice non poteva che analizzare anche il suddetto aspetto.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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