Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19864 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26973-2010 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato CARLO CELLITTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati STEFANO MELONI, FABRIZIO VINCENZI, CARLO

PRIOLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 104/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per la ricorrente l’Avvocato MELONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 15 giugno 2009, la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile l’appello proposto da G.F. avverso la sentenza in data 2 ottobre 2007 della Commissione tributaria provinciale di Savona, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP 2003. La CTR rilevava che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, la spedizione del ricorso a mezzo posta deve avvenire in plico senza busta e che solo in tal caso valeva la data della spedizione, mentre qualora, come nel caso di specie, il ricorso fosse stato spedito in busta chiusa, ai fini della sua tempestività doveva considerarsi esclusivamente la data della ricezione della raccomandata. Traendone le coerenti conclusioni affermava la tardività dell’impugnazione in quanto ricevuta a mezzo del servizio postale dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione della stessa.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione la G. deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate, costituendosi tardivamente, ha chiesto la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente del secondo.

2. Con la censura la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, asserendo che la CTR è incorsa in errore giuridico interpretando tale disposizione nel senso che, qualora inosservata la speciale prescrizione di invio dell’ atto notificando a mezzo posta con raccomandata “senza busta”, la data di perfezionamento della procedura notificatoria sia quella della ricezione dell’atto e non quella della spedizione della raccomandata, sicchè nel caso di specie essendo quest’ultima oltre il termine perentorio di notifica dell’impugnazione, se ne è dichiarata l’inammissibilità per tardività, non attribuendosi alcuna rilevanza alla tempestività della prima.

Vero è che su tale questione di diritto processuale la giurisprudenza di questa Corte ha assunto posizioni diverse, tuttavia il Collegio intende ribadire e dare seguito alla linea interpretativa più recentemente affermatasi secondo la quale “Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata” (da ultimo, Sez. 5, n. 15309 del 2014), peraltro pacifico in fatto che -come predica il principio di diritto citato- nè il contenuto della busta nè la sua riferibilità alla parte sono stati contestati.

3. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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