Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19863 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 87/2010 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

DEL 10.5.2010, depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Caltanisetta, in accoglimento dell’appello proposto dall’Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali ed alla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Caltanisetta, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’appellante su ricorso di G. S., rigettando la domanda proposta da quest’ultimo; ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

il ricorso per cassazione proposto da S.G. è inammissibile perchè avanzato dalla parte personalmente senza avvalersi del ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo ex art. 82 c.p.c., comma 2, e perchè nemmeno notificato alla parte intimata”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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