Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19863 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 13/07/2021), n.19863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2716-2016 proposto da:

C.A., H PIERRE DI P.C. & C SAS,

P.C., P.O., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

STEFANORI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUGLIELMO CASTALDO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2015 della COMM.TRIB.REG. UMBRIA,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

H Pierre sas di P.C. & c., nonché i soci P.C., C.A. ed P.O. hanno proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 387/03/2015 del 26.6.2015 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Umbria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi vari avvisi di accertamento per Iva, Irap ed Irpef 2006 notificati dall’agenzia delle entrate in rettifica dei redditi della società personale e, di conseguenza, dei soci (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).

Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate.

Con istanza 24 maggio 2018 quest’ultima ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3; ciò a seguito di conforme comunicazione della direzione provinciale di Perugia, attestante l’avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria in questione mediante integrale versamento di quanto a tale titolo dovuto, D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv. in L. n. 96 del 2017. In data 18.11.2020 è stata depositata dalla parte ricorrente ulteriore documentazione (quietanze e dichiarazione dell’agenzia delle entrate di regolarità definizione lite fiscale).

La disposizione da ultimo citata dispone: “8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 (…).

10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Nel caso in esame la controversia risulta definita con il regolare versamento del dovuto, come dichiarato dalla stessa amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte:

V.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017;

dichiara estinto il processo;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi con modalità da remoto, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

 

 

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