Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19863 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19904-2010 proposto da:

P.P., C.G., IL GAMBERONE SAS in persona del

socio accomandatario, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TUPINI

113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA COREO, che li rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVERSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 210/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. MANZON Enrico;

udito per i ricorrenti l’Avvocato POMPEI per delega dell’Avvocato

COREO che si riporta al ricorso e alla memoria e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 ottobre 20091Ia Commissione tributaria regionale di Napoli rigettava gli appelli proposti da Il Gamberone sas di C.G., C.G. e P.P. avverso la sentenza in data 1 dicembre 2008; con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva parzialmente accolto i ricorsi di detti contribuenti contro gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relativi all’anno di imposta (OMISSIS), La CTR, osservato trattarsi di procedura accertativa di tipo analitico – induttivo, ne affermava la correttezza di massima e peraltro riteneva fondata la valutazione della CTP che aveva ridotto l’accertato del 30%, in considerazione della previsione, vigente ratione temporis, dell’art. 109, comma 4, TUIR, non avendo la società contribuente provato l’esistenza di maggiori costi a fronte dei maggiori ricavi accertati induttivamente.

2. Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione detta società ed i suoi soci deducendo due motivi.

3. L’ Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo i ricorrenti – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 – 5, lamentano violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 ss., art. 39 e vizio della motivazione in ordine alla affermata legittimità (parziale) dell’ avviso di accertamento impugnato.

Il motivo è infondato.

La CTR ha basato la propria decisione, confermativa di quella di primo grado, sulla riconosciuta validità del procedimento analitico – induttivo adottato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, nella determinazione della ripresa reddituale de qua, con particolare riguardo al consumo di bottiglie di acqua rapportato al prezzo medio dichiarato del pranzo. Ha inoltre rilevato che l’abbattimento della base imponibile eccedentaria in considerazione di una percentuale “stimata” di costi inerenti era comunque da ritenersi particolarmente favorevole per i contribuenti, stante il divieto di deducibilità contenuto nell’art. 109, comma 4, TUIR vigente ratione temporis.

Tale ragionamento inferenziale è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, proprio con riguardo alle imprese di ristorazione, ” L’accertamento con metodo analitico – induttivo, col, quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo, nonostante la contabilità aziendale regolarmente tenuta sul piano formale, l’accertamento, che, in via presuntiva, ha ricostruito i ricavi di un’impresa, operante nel settore della ristorazione, in base al consumo dei tovaglioli utilizzati, risultante, per quelli di carta, dalle fatture o ricevute di acquisto e, per quelli di stoffa, dalle ricevute della lavanderia, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adopera un solo tovagliolo, per cui il relativo numero è un fatto noto, anche da solo idoneo, da cui desumere il numero di pasti effettivamente consumati, una volta dedotti – cosiddetta percentuale di sfrido – i tovaglioli abitualmente utilizzati per altri scopi, come i pasti dei dipendenti)” (tra le molte, Sez. 5^, n. 2006 del 2014).

I rilievi mossi dai ricorrenti alla argomentazione del giudice di appello sono privi di fondamento.

Anzitutto lo sono sul piano fattuale, poichè, come detto, la CTR ha espressamente considerato la “depurazione” dei ricavi dai costi “stimati” dalla CTP, sicchè ha correttamente applicato il concetto di “reddito” o meglio di “base imponibile”.

In secondo luogo lo sono in diritto, dato che, al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, è consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità che “Gli studi di settore costituiscono, come si evince dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati” (tra le molte, Sez. 5^, n. 20060 del 2014).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono ulteriormente sotto altri profili della violazione/falsa applicazione delle stesse norme di cui alla prima censura e di vizio della motivazione, in particolare censurando le concrete allegazioni poste alla base dell’avviso di accertamento impugnato.

Il motivo è inammissibile.

Pur vero che ratione temporis risulta applicabile la più ampia previgente previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vi è tuttavia da ricordare che “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito” (giurisprudenza di legittimità costante; tra le molte, da ultimo Sez. 6^-5^, n. 91 del 2014).

Con la censura de qua, senza alcuna ulteriore specifica correlazione argomentativa tra la sentenza e le norme pretese violate/falsamente applicate, invece, appunto inammissibilmente, si indica un percorso fattuale ed argomentativo alternativo a quello seguito dal giudice di appello.

4. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio, non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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