Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19862 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell’avvocato DI NAPOLI

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PALMA ANTONIO, giusta

‘procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.T.R.A., S.A., AMMINISTRAZIONE DEL

FALLIMENTO PARCO DEI PINI DI ANTONIO SPAGNOLO & FIGLI

SAS

(OMISSIS), SAN PAOLO IMI SPA (OMISSIS) – Banco di Napoli;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 687/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE DEL

21.7.09, depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

E’ presente il procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità della memoria a

firma di N.M.C..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da M.C. N. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, con la quale, a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dai debitori esecutati, tra cui anche la N., era stato accertato l’ammontare dei vari crediti vantati dal Banco di Napoli, creditore procedente, nei confronti di ciascuno degli opponenti e questi erano stati condannati al pagamento, nonchè alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione tra le parti della restante metà; la Corte d’Appello ha ritenuto violato l’art. 348 c.p.c. per non essersi l’appellante costituita nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, avendo, invece, fatto decorrere tale termine dall’ultima della notificazioni, compiuta nei confronti del Banco di Napoli;

il ricorso per cassazione della N. è svolto con tre motivi:

col primo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, specificamente dell’art. 348 c.p.c., per avere il giudice d’appello rilevato tardivamente l’improcedibilità del gravame e per non avere considerato che il contraddittorio era integro; col secondo si deduce vizio di motivazione sulla ritenuta improcedibilità dell’appello, per non avere il giudice del gravame esaminato la domanda e la sentenza di primo grado al fine di distinguere le differenti posizioni processuali dei litisconsorti; col terzo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento alla sentenza di primo grado ed al procedimento esecutivo, muovendo la ricorrente censure riferibili all’una ed all’altro, non direttamente alla sentenza di secondo grado, gravata della presente impugnazione;

il primo motivo di ricorso è infondato poichè, come detto nella sentenza impugnata, l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c. è rilevabile d’ufficio in ogni fase del giudizio d’appello, compresa la fase decisoria, non essendo la procedibilità del ricorso nella disponibilità delle parti (cfr., da ultimo, Cass. n. 8752/10, anche per la rilevabilità dell’improcebilità in Cassazione) e non è suscettibile di sanatoria, essendo quest’ultima applicabile alla nullità, non anche alla procedibilità (cfr. Cass. n. 18009/08); è inoltre esclusa in appello l’applicabilità del meccanismo della costituzione fino alla prima udienza ex art. 171 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11423/03, n. 18565/04, n. 11594/05), invocato dalla ricorrente, con riferimento alla posizione del Banco di Napoli, oggi San Paolo IMI S.p.A.; il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la sentenza contiene una motivazione, completa congrua e logica, in merito alla ritenuta improcedibilità dell’appello, rilevando, quanto all’esame della posizione delle parti, invocato dalla ricorrente, che esso non è necessario perchè se l’appello è notificato a più persone (così l’art. 165 c.p.c.), la costituzione dell’appellante deve ordinariamente avvenire nel termine di gg. 10 dalla prima notifica, non già dalla notifica all’appellato in senso sostanziale; la motivazione è corretta, poichè, ai fini dell’art. 348 c.p.c. non è dato distinguere tra le posizioni processuali dei diversi appellati;

vale a dire che l’onere della costituzione nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione pacificamente inadempiuto nel caso di specie da parte dell’appellante N. – sussiste con riguardo all’attività di notificazione delle citazioni in sè considerata, senza tenere in alcun conto le posizioni dei destinatari;

in proposito, va richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 17958/07 secondo cui: in relazione al processo civile di cognizione anche dopo l’introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore, di cui all’art. 165 c.p.c., comma 1 si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l’avvenuta costituzione. La costituzione entro il termine di dieci giorni dalla prima notificazione -rispetto alla quale il deposito dell’originale entro i dieci giorni dall’ultima notificazione assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano – può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata. Nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell’appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello; il principio è stato confermato, tra le altre, da Cass. ord. n. 1310/10, e n. 10/10;

l’interpretazione di cui sopra consegue a quella che la Corte di Cassazione, a partire da Cass. n. 6481/97 (con giurisprudenza oramai consolidata: cfr. Cass. n. 7628/10), ha dato dell’art. 165 c.p.c. (applicabile al giudizio di appello per il richiamo operato dall’art. 347 c.p.c.), conformemente alla lettera e alla ratio del suo comma 2, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale dell’atto di citazione va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l’avvenuta costituzione, esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore, e dall’altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine; trattasi di un’interpretazione che esclude ogni verifica da parte del giudice circa la posizione dei chiamati in giudizio, poichè del tutto ne prescinde; quindi, quanto al giudizio di appello, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, ogniqualvolta l’appellante abbia ritenuto di proporre l’appello, quindi di chiamare nel giudizio di secondo grado, più di una “persona” quale appellata, la sua costituzione in giudizio deve essere compiuta nel termine di dieci giorni dalla prima delle notificazioni, senza che rilevino le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, specificamente senza che rilevi che si tratti o meno di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell’appellante, ovvero di parti del primo grado rispetto alle quali la causa si potrebbe considerare come scindibile; una volta compiuta dall’appellante la scelta di chiamare più “persone” nel giudizio di appello, quindi di indirizzare nei confronti di tutte il proprio atto di citazione in appello, rileva, ai fini del combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., la prima delle notificazioni, senza che si possa fare distinzione alcuna tra i diversi destinatari dell’atto, per fare decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti soltanto dell’appellato contro il quale devono intendersi rivolti i motivi di appello;

nella specie, la decisione impugnata, ha fatto applicazione dei principi espressi sopra e correttamente ha concluso per l’improcedibilità dell’appello;

il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo che riguarda il merito della controversia”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria (da ritenersi ammissibile poichè sottoscritta dal procuratore e depositata tempestivamente) – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dover osservare quanto segue.

Le considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in merito alla procedibilità dell’appello non sono idonee a confutare gli argomenti di diritto svolti nella relazione, che trovano oggi riscontro nella sentenza a Sezioni Unite n. 10864 del 18 maggio 2011. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, non essendosi difesi gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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