Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19862 del 26/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19862 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 13607-2016 proposto da:
FRANZESE ANIELLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SEVERINO NAPPI, giusta delega in atti;
– ricorrente 2018
1627

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA 00471850016, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

Data pubblicazione: 26/07/2018

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO
MORRICO, ROBERTO ROMEI e FRANCO RAIMONDO BOCCIA,
giusta delega in atti;
– controricorrente
2443/2016

D’APPELLO di NAPOLI, depositata
N.

della CORTE

il 24/03/2016,

R. G.

3732/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
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udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n.

R.G. n. 13607/2016

FATTI DI CAUSA

l. Con sentenza del 24 marzo 2016 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato
l’inammissibilità del reclamo proposto da Aniello Franzese nei confronti di
Telecom Italia Spa avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato
l’opposizione ex lege n. 92 del 2012 all’ordinanza con cui il giudice della fase

dall’azienda il 22 gennaio 2013.
La Corte, preliminarmente dando atto che le parti avevano provveduto alla
ricostruzione delle relative produzioni ma non anche alla ricostruzione dei verbali
di causa andati smarriti, ha considerato che, all’udienza del 10 febbraio 2014, la
sentenza di primo grado era stata resa pubblica mediante “lettura da parte del
giudice di prime cure del testo integrale della decisione composta da parte
dispositiva e motiva”; ha ritenuto quindi che tale attività aveva “determinato la
conseguenza di portare a legale conoscenza delle parti (presenti o che avrebbero
dovuto essere presenti alla lettura del dispositivo e della contestuale
motivazione) il contenuto del provvedimento rendendo ultronea e non necessaria
ulteriore forma di comunicazione” a cura della cancelleria; pertanto ha giudicato
inammissibile il reclamo proposto in data 1° agosto 2014, oramai decorso il
termine di trenta giorni dalla data in cui le parti avevano avuto legale conoscenza
della sentenza in una forma “equipollente a quella della comunicazione da parte
del cancelliere”.
2. Il Sig. Franzese ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi
al quale ha resistito la società con controricorso, illustrato poi da memoria ex art.
378 c.pc..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 281
sexies,

co. 2, c.p.c., lamentando che la Corte napoletana, ritenendo

erroneamente sussistenti i presupposti previsti dalla norma, avrebbe omesso
l’indagine sul contenuto del verbale e sulla presenza della sottoscrizione del
giudice, considerando che, nella specie, operasse l’esonero del cancelliere dalle
attività comunicatorie nonostante “la oggettiva ed incontestata mancanza di

sommaria aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato

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R.G. n. 13607/2016
,.comunicazione della sentenza a cura della cancelleria e di notifica a cura della
società datrice di lavoro”.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato
rinvenimento dei verbali di causa, compreso il verbale di udienza del 10 febbraio
2014.
2. I motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati nei sensi

Secondo tale pronuncia, “avverso la sentenza del tribunale sulla domanda di
impugnativa del licenziamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 st. lav. il termine
breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo alla corte di appello
decorre, come previsto dall’art. 1, comma 58, I. n. 92 del 2012, dalla
comunicazione alle parti della sentenza del tribunale, anche nelle ipotesi nelle
quali il giudice abbia dato lettura in udienza del dispositivo e della motivazione,
come previsto dall’art. 429 c.p.c., poiché la I. n. 92 del 2012 ha introdotto un
nuovo rito speciale, la cui disciplina deve essere osservata senza possibilità di
deroga dai principi generali dell’ordinamento, salvo necessità di integrazione del
rito nel caso di lacuna del dettato normativo”.
Anche Cass. n. 18403 del 2016 ha escluso “la possibilità di una decorrenza da
un momento diverso da quello previsto dalla legge, in quanto la norma, che lo
fissa a pena di decadenza, deve essere interpretata restrittivamente”.
A tale principio è stata data continuità anche da Cass. n. 16216 e n. 17211 del
2016 nonché, da ultimo, da Cass. n. 8832 del 2017 e non viene prospettata
ragione per discostarsene.
Vale solo evidenziare e ribadire che la disciplina dettata dalla legge n. 92 del
2012 è speciale rispetto a quella ordinaria, affrontata, tra le altre, da Cass. n.
13617 del 2017, secondo cui, in materia di controversie soggette al rito del
lavoro, l’art. 429, comma 1, c.p.c., novellato, in analogia con lo schema dell’art.
281-sexies c.p.c., prevede che il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex
art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla
sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione
prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della
cancelleria dalla comunicazione della sentenza.

di cui al principio espresso da Cass. n. 14098 del 2016.

R.G.

13607/2016

3. Conclusivamente la sentenza impugnata, che si fonda sull’assunto che la
lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza
di primo grado renderebbe “ultronea” la comunicazione integrale da parte della
cancelleria nell’ambito del procedimento di impugnativa del licenziamento
regolato dalla legge n. 92 del 2012, deve essere cassata, con rinvio alla Corte
indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2018

n.

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