Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19862 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28605/2018 proposto da:

I.M., rappresentato dagli avvocati Giuratrabocchetta

Giuseppe e Pamphili Luigi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 245/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

I.M., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, in data 2 maggio 2018, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria, proposta per il timore delle conseguenze del suo rifiuto di aderire alla setta “(OMISSIS)”.

Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine all’affermata non credibilità del richiedente: esso è inammissibile, essendo volto a sovvertire incensurabili apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito.

Gli altri motivi (secondo, terzo e quarto), relativi alle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sono assorbiti (Cass. n. 4892 del 2019, n. 33096 del 2018).

Il quinto motivo, in tema di protezione umanitaria e asserita violazione del principio di non refoulement, è inammissibile, avendo impropriamente ad oggetto censure di merito.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ha natura di obbligazione tributaria ex lege che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di Cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l’esperimento di un’azione di recupero e consistendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 280e 161 (Cass. n. 9660 del 2019).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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