Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19862 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/09/2020), n.19862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1891-2019 r.g. proposto da:

O.K., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Rosa Lo Faro,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via

Asiago n. 23;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in

data 28.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Patrone Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da O.K., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale erano state rigettate le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La corte del merito ha ritenuto che: a) non era accoglibile la richiesta di audizione avanzata dall’appellante, in quanto non indispensabile ai fini del decidere; b) non era credibile il racconto del richiedente in relazione alle ragioni determinanti l’espatrio dal paese di provenienza (il ricorrente aveva infatti narrato di essere scappato dalla (OMISSIS), in un primo momento, perchè intimorito dalle pressanti richieste degli oppositori dello zio (che rivestiva) la qualifica di deputato e, in un secondo momento, perchè temeva di essere aggredito dalle forze dell’ordine, come avvenuto in passato e come testimoniato da diverse ferite evidenti sul suo corpo); c) non ricorrevano i presupposti per la protezione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in quanto il ricorrente non rischiava nè la pena di morte nè l’esecuzione di una pena degradante; d) non poteva riconoscersi tutela neanche attraverso la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, perchè, secondo le fonti informative consultate, la (OMISSIS) non è interessata da conflitti armati; e) non era fondata la domanda di protezione umanitaria in assenza dell’allegazione da parte dello stesso ricorrente di una condizione di vulnerabilità e perchè anche la dedotta lesione subita per il transito in Libia era stata affidata ad un racconto vago e non circostanziato.

2. La sentenza, pubblicata il 28.11.2018, è stata impugnata da O.K. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta motivazione contraddittoria e travisamento dei fatti. Si evidenzia come la corte di merito non aveva adeguatamente considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la documentazione medica che dimostrava la esistenza di numerose cicatrici che testimoniavano le allegate percosse e violenze subite nel suo paese di origine.

2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 25 del 2008, art. 32 e comunque l’erroneità della decisione per non aver proceduto i giudici del merito all’audizione del ricorrente, ai fini del riconoscimento della richiesta protezione umanitaria e sussidiaria.

3. Con il terzo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione di legge in relazione al D.L. n. 25 del 2008, art. 32 sempre in riferimento alla richiesta protezione sussidiaria ovvero umanitaria.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo è, in realtà, inammissibile, perchè volto a richiedere alla Corte di legittimità una rinnovazione della decisione di merito in ordine alla sussistenza o meno delle ragioni di effettiva vulnerabilità personale del richiedente, profilo quest’ultimo sul quale la corte di merito ha argomentato in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, anche in ordine alla valutazione di non credibilità.

4.2 Il secondo motivo è invece infondato.

4.2.1 Quanto al profilo della mancata audizione del richiedente nei due gradi di merito, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, cfr. anche: Sez. 6, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Ciò posto, la Corte di merito ha escluso l’utilità di tale mezzo istruttorio, ritenendolo superfluo ai fini della decisione in relazione alle altre prove acquisite e alla mancata allegazione di ulteriori elementi di valutazione da parte dell’appellante, con una valutazione probatoria che non è stata neanche correttamente censurata da parte dell’odierno ricorrente.

4.2.2 Per il resto, la censura si compone di confuse e generiche doglianze che si rivolgono indifferentemente al diniego di protezione sussidiaria ed umanitaria, istituto quest’ultimo che, invece, richiama presupposti applicativi del tutto diversi dal primo.

4.3 Il terzo motivo è inammissibile.

4.3.1 Quanto alla questione dell’applicabilità retroattiva della normativa dettata dal D.L. n. 113 del 2018, occorre richiamare la recentissima sentenza resa a sezioni unite da questa Corte, secondo la quale, verbatim “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L.” (Cass., ss.uu., sent. 29459/2019).

4.3.2 Chiarito, così, che al caso di specie si applica la precedente normativa, nessun residuo margine di discussione è consentito in ordine anche all’astratta possibilità di applicare il regime normativo del diritto di asilo costituzionalmente garantito, proprio in ragione della indiscussa applicabilità al caso di specie della protezione umanitaria come in origine disciplinata.

Per il resto, le censure sono inammissibili perchè volte a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione in relazione alla reclamata protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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