Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19862 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sez. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente di sez. –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sez. –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R., M.A. e D.R.,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazza del Popolo, n. 18, presso

l’avv. Frisani Pietro L., che li rappresenta e difende per procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Venezia n. 600/07 r.

ricorsi pubblicato il 31 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2010 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;

udito l’avv. Pietro FRISANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 24-31 gennaio 2008 la Corte di Appello di Venezia condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 2.130,00 da suddividere in parti eguali tra D.R., A.M. e D.R. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo instaurato dal defunto congiunto D.F. con ricorso del 20 ottobre 1997 dinanzi alla Corte dei Conti per sentir accertare il diritto al computo dell’importo corrispondente alle due ore di lavoro straordinario obbligatorio settimanale nella determinazione della pensione, concluso con sentenza del 21 agosto 2006. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di quattro anni e tre mesi e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento ad un parametro annuo di Euro 500,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo.

Contro il decreto ricorrono per cassazione D.R., A.M. e D.R., eredi di D. F., con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti si dolgono dell’esiguità della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione e sostengono che il giudice del merito si sarebbe discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza europea liquidando una somma inferiore ad Euro 4,250,00.

La censura ha fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che l’equa riparazione spettante la ricorrente dev’essere commisurata ai parametri suddetti.

In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e conseguentemente, il decreto impugnato deve essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronuncia nel merito con la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.416,00 con gli interessi dalla domanda.

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza salva la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.416,00 da dividersi in parti eguali tra ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 803,95, di cui Euro 377,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari e, per il giudizio di cassazione, previa compensazione nella misura della metà, in ulteriori complessivi Euro 300,00, di cui Euro 250,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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