Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19861 del 29/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19861 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 25013-2007 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA , elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio
dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MINA ANDREA;
– ricorrenti nonchè contro

INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. S.P.A. in persona
del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
nonchè Consigliere Delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo

1

Data pubblicazione: 29/08/2013

studio dell’avvocato ROMAGNOLI
rappresenaa

e

difende

ILARIA,

unitamente

che la

all’avvocato

MARCOLINI GIUSEPPE giusta procura speciale del Dott.

Notaio ENRICO LERA in BRESCIA il 20/4/2009, rep. n.
36888;

avverso la sentenza n. 597/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 04/07/2006, R.G.N.
763/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;
udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

1.•

.,.

– resistente con procura speciale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/7/2006 la Corte d’Appello di Brescia ha
respinto il gravame interposto dalla società Intesa Bci s.p.a.
( già Banca Commerciale s.p.a. ) in relazione alla sentenza
Trib. Brescia 21/3/2002, di accoglimento della domanda proposta

bancaria emessa dalla Banca Commerciale s.p.a.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la
società Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banca Intesa s.p.a., già
Intesa Bci s.p.a., già Banca Commerciale s.p.a.) propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 3 complessi motivi.
L’intimata non ha presentato controricorso ma ha
partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 complesso motivo la ricorrente denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371
c.c., 1936 c.c., 112, 167, 183, 345 c.p.c., in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <>.
Pone altresì il seguente “momento di sintesi”: <>.
Con il 2 ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. da 1176, 1189, 1218, 1237, 2697 c.c.,
116, 184 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.; nonché <>
motivazione su punto decisivo della controversia, in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: <>; <>.
Pone altresì il seguente “momento di sintesi”: <>.
Con il 3 ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. da 1176, 1218, 1227 c.c., 116 c.p.c.,
in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
<> motivazione su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360,
10 co. n. 5, c.p.c.

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motivazione sul fatto controverso relativo alla modalità con

Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: <>.

connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
1 0 co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte,
non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli
aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del
merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di
diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici,
privi di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta,

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I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto

una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro
(cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona
sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso essi risultano formulati in

ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., al <>, alla <>, al
<>, all’<>, alla comparsa di
costituzione e risposta in I grado, alla sentenza del giudice
di prime cure, all’atto di appello, alla <> della Iro nel giudizio di I grado, alla
<>, al <>, alla
<>, al <>, alle <> ], di cui lamenta la mancata o
erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza

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violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che la

invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla

documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279.

E da ultimo,

Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua la ricorrente non deduce la formulata
censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base
alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella
condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n.
8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base

9

sequenza dello svolgimento del processo inerente alla

delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo
la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 0 /2/1995, n. 1161 ).

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi
non recano invero la prescritta “chiara indicazione” -secondo
lo schema e nei termini delineati da questa Corte- delle
relative “ragioni”, non risultando riassuntivamente indicato il
fatto controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe
dovuto condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per
i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria ma
risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte
di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica della medesima, con interpretazione che si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258),

a fortiori non consentita in presenza di

formulazione come detto nella specie altresì violativa
dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c.

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Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-

La norma di cui all’art. 366

bis c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e

a fortiori debba, desumersi implicitamente

dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della

Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Senza sottacersi che giusta principio consolidato in
giurisprudenza di legittimità la violazione dell’art. 116
c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei
limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, l ° co. n.
5, c.p.c. -e non anche come nella specie dal ricorrente
prospettato in termini di violazione di legge-, dovendo
emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal
riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di
legittimità. Laddove l’omesso esame di una domanda e la
pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione
esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 4, c.p.c. ( cfr. Cass., Sez.
Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass.,
5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049 ) ( nullità
della sentenza e del procedimento ) ( v. Cass., Sez. un.,
14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468 ), e non anche
come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa

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norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, 1 ° co.
n. 3, c.p.c. ( v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952;
Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,

del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 31/5/2013

nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40

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