Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19861 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DUILIO 12, presso lo STUDIO SALVATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RISPOLI GREGORIO, unitamente a se medesima, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1570/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

15.10.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dall’avv. C.E. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva respinto la domanda avanzata dall’avv. C. nei confronti di N.G. per la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni a lei causati con l’esposto che il N. aveva presentato a suo carico al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ritenuto diffamatorio, e tale da averla costretta ad espletare attività difensiva davanti a questo organo;

il ricorso per cassazione dell’avv. C. è svolto con tre motivi, col primo dei quali è dedotta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 della Convenzione EDU, degli artt. 11-61 e 11- 107 della Costituzione Europea, dell’art. 595 c.p. e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere ritenuto la Corte d’Appello che l’esposto non fosse diffamatorio nè ingiurioso, ma che avrebbe contenuto soltanto delle critiche all’operato dell’avv. C.; al contrario, secondo la ricorrente, l’esposto sarebbe da considerare diffamatorio perchè, avendo sostenuto il N. che ella si sarebbe indebitamente rifiutata di emettere due fatture da lui richieste (ed anzi gli aveva notificato un atto citazione nel quale aveva sostenuto che non aveva diritto a tali fatture), le avrebbe attribuito un’evasione fiscale e una violazione dei principi deontologici che sovrintendono all’esercizio professionale, così ledendo la sua reputazione professionale di fronte al suo Ordine e di fronte all’Organo di Polizia preposto alla repressione delle frodi fiscali;

il motivo è infondato: è principio ripetutamente affermato da questa Corte, che va ribadito con riguardo al caso di specie, quello per il quale la valutazione del contenuto di frasi che si assumono diffamatorie e l’accertamento in concreto dell’attitudine offensiva delle espressioni adoperate, nonchè l’accertamento dell’esimente del diritto di critica, costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservati al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, completa ed esente da vizi logici (cfr., tra le tante, Cass. n. 15510/06, 11259/07, 17395/07);

nel caso di specie, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte d’Appello di Firenze ha indicato, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di n legittimità, le ragioni per le quali si dovesse ritenere che l’esposto inviato dal N. al Consiglio dell’Ordine degli avvocati non contenesse espressioni diffamatorie; in particolare, ha premesso ed esposto il criterio logico-giuridico che l’ha condotta alla formazione del proprio convincimento, evidenziando che si trattava di esaminare il contenuto di un esposto, che era in facoltà del suo autore proporre, sicchè occorreva tenere conto, e di fatto il giudicante ha tenuto conto, della natura e delle finalità dell’atto, quindi della sua strumentante all’esercizio del diritto connesso a detta facoltà; si tratta di un criterio del tutto conforme a quanto ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 20141/05, richiamata anche nella sentenza impugnata, nonchè Cass. n. 16809/08); nè la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia esaminato elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione ed astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione; specificamente, non lamenta che l’esposto contenesse espressioni travalicanti il limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, sia sotto il profilo sostanziale consistente, in un caso quale quello in esame, nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l’esercizio del diritto di presentare esposti (innanzi a detto Consiglio) da parte del soggetto che l’ha scritto (Cass. n. 20141/05, nonchè n. 16809/08); piuttosto, insistendo nel difendere il proprio operato nel rapporto intercorso col N., la ricorrente intende dare dell’esposto da questi presentato una lettura diversa, rispetto a quella ritenuta dal giudice dì merito e, quindi, la relativa censura non può trovare ingresso, in questa sede;

col secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando la parte della sentenza impugnata in cui si afferma che nessun procedimento disciplinare è mai stato aperto a suo carico dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze a seguito dell’esposto presentato dal N.;

sostiene la ricorrente che dagli atti prodotti sin dal primo grado di giudizio – richiamati in ricorso – si desumerebbe invece il contrario; aggiunge che l’apertura del procedimento disciplinare sarebbe stato assunto come la seconda delle causae petendi della domanda risarcitoria (essendo la prima la diffusione di giudizi diffamatori), sicchè il giudice del merito, avendo errato nella ricostruzione dei fatti, avrebbe finito per elidere indebitamente una delle due cause di danno; il motivo è inammissibile ed infondato;

è inammissibile nei limiti in cui denuncia il travisamento del fatto da parte del giudice del merito: questo non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. n. 1512/03, n. 6894/05, n. 213/07, n. 15702/10, tra le altre); è,inoltre, infondato, perchè quella indicata dalla ricorrente non è l’effettiva ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata;

piuttosto, la Corte d’Appello di Firenze mostrando di condividere la decisione presa sul punto già dal Tribunale di Firenze, secondo cui l’apertura di un procedimento disciplinare non era conseguenza immediata e diretta dell’esposto, bensì della valutazione autonoma del Consiglio dell’Ordine, l’ha sostanzialmente ribadita, aggiungendo che, all’esito di detta valutazione, il Consiglio avrebbe deciso l’archiviazione; anche a voler ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che tale ultima circostanza non corrisponda al vero, resterebbe comunque esente da censura la vera ratio decidendi della sentenza, in punto di mancanza di causalità, che non è affatto intaccata dalle considerazioni svolte nel motivo di ricorso;

l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, concernente la condanna alle spese del giudizio di appello, risulta da quanto detto in merito alla correttezza della decisione di rigetto dell’appello”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non sussistono i presupposti per la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA