Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19861 del 26/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19861 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA
sul ricorso 6776-2016 proposto da:
GHIZZARDI MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
FIORENTINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE FARRAUTO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1544

ENTE ECCLESIASTICO NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA,
in persona del legale rappresentante pro tempore
domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR,

presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

Data pubblicazione: 26/07/2018

difesa dallAvvocato ALESSANDRA MELLANO giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2016 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 15/01/2016 R.G.N. 405/2015;

SAVONA, depositata il 10/02/2015 R.G.N. 755/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato CORSI ROBERTA per delega Avvocato
FIORENTINO GUIDO;
udito l’Avvocato MELLANO ALESSANDRA.

avverso la sentenza n. 31/2015 del TRIBUNALE di

n. 6776/2016 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 15.1.2016 la Corte di appello di Genova ha dichiarato
l’inammissibilità del reclamo proposto, ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92
del 2012, da Monica Ghizzardi nei confronti dell’Ente ecclesiastico Santuario Nostra
Signora della Misericordia in quanto tardiva mente proposto.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Ghizzardi affidandosi a sei motivi di

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 24 e 111 Cost., 1, commi 47-69, legge n. 92 del 2012, 339 e 327
cod.proc.civ. nonché error in procedendo (in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
3 e 4, cod.proc.civ.) dovendo ritenersi che il Tribunale, respingendo l’impugnazione
del licenziamento intimato alla Ghizzardi per insussistenza della prospettata valenza
ritorsiva, “ha abbandonato lo schema del c.d. rito Fornero” pronunciando su materie
(la legittimità del licenziamento) che esulano dal rito speciale, con conseguente
applicazione del termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cod.proc.civ. per la
proposizione dell’appello.
2. Con gli ulteriori cinque motivi la ricorrente denuncia la violazione di plurime
disposizioni di legge rilevando che il Tribunale avrebbe effettuato una errata
interpretazione della lettera di contestazione (contenente l’addebito della flagranza di
reato consistente nell’appropriazione indebita di una somma di denaro) nonché
trascurato l’archiviazione del procedimento penale avviato a carico della Ghizzardi,
l’insussistenza del reato di appropriazione indebita in assenza di elemento psicologico,
la sproporzione della sanzione irrogata rispetto all’addebito disciplinare, la natura
ritorsiva del licenziamento.
3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La Corte distrettuale ha osservato che la lavoratrice ha impugnato il provvedimento
espulsivo proponendo un ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del
2012 e chiedendo la nullità del licenziamento avente natura ritorsiva e la conseguente
reintegrazione nel posto di lavoro (nonché, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 8
della legge n. 604 del 1966); che, a seguito dell’espletamento della fase ad istruttoria
sommaria (definita con ordinanza, ex art. 1, comma 49, della legge n. 92) e della fase
i

ricorso, illustrati da memoria. Resiste l’Ente con controricorso.

n. 6776/2016 R.G.

a cognizione piena (definita con sentenza, ex art. 1, comma 57, della legge n. 92), la
sentenza del Tribunale è stata comunicata, via pec, da parte della cancelleria in data
11.2.2015; che il reclamo è stato proposto in data 30.7.2015.
L’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 recita: “Contro la sentenza che decide
sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d’appello. Il reclamo si propone con
ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o

Secondo il consolidato principio di ultrattività del rito, l’individuazione del rito
applicabile in appello e il conseguente giudizio sulla tempestività dell’impugnazione
(all’atto della notifica o del mero deposito del gravame) deriva dal necessario
accertamento in concreto del rito applicato (anche erroneamente) in primo grado. Il
suddetto principio postula, infatti, che l’individuazione del mezzo d’impugnazione
esperibile deve avvenire in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso
compiuta dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza (Cass. n. 15272 del 2014;
Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017).
Nel caso di specie, il Tribunale – sia nella fase ad istruzione sommaria sia nella fase a
cognizione piena – ha applicato il rito c.d. Fornero (legge n. 92 del 2012) e,
conseguentemente, in applicazione del principio di ultrattività, l’impugnazione doveva
proseguire in applicazione del medesimo rito.
Appaiono, pertanto, ininfluenti le argomentazioni del ricorrente circa l’estraneità al rito
c.d. Fornero delle domande proposte in via subordinata nel ricorso introduttivo del
giudizio.
In ogni caso, questa Corte ha, altresì, affermato che nel caso di impugnativa di
licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all’art. 1, commi 48 e seguenti,
della I. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del
lavoratore, delle domande volte alla declinatoria di difetto di giusta causa ovvero
ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della
vicenda estintiva del rapporto, né tale trattazione congiunta determina aggravi
istruttori, evitando, semmai, un’inutile rinnovazione dell’attività processuale oltre al
frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti (Cass. n.
17107 del 2016). In particolare, qualora non possa essere accolta la domanda
principale presentata dall’attore volta a far dichiarare il carattere discriminatorio del
licenziamento subito ai sensi dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, si può passare
2

dalla notificazione se anteriore”.

n. 6776/2016 R.G.

all’esame della domanda subordinata di applicazione della tutela c.d. obbligatoria di
cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966, domanda che può essere avanzata, appunto
in via subordinata, anche in un procedimento instaurato ai sensi della legge n. 92 del
2012 (Cass. nn. 12094 e 17107 del 2016).
3. In conclusione, il primo motivo va rigettato, assorbiti gli altri motivi. Le spese di lite
sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Condanna la ricorrente a
pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi
e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al

15% ed

accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2018.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

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