Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19861 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28186/2018 proposto da:

T.D., rappresentato dall’avv. Giovanna Frizzi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 212/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

T.D., cittadino del Mali, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, in data 16 agosto 2018, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria (aveva riferito di essere stato cacciato di casa dalla matrigna, di temere di andare in carcere per un incidente stradale da lui provocato e per la situazione di instabilità presente nel Paese).

Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria, è infondato, avendo i giudici di merito esaminato e rigettato la domanda.

Il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, per avere rigettato la domanda di protezione sussidiaria, senza assumere informazioni aggiornate sulle condizioni di sicurezza del Paese, è infondato, avendo i giudici di merito indicato le fonti informative, sicchè il motivo si risolve in improprie censure di apprezzamenti di fatto, allo scopo di provocarne la revisione.

Il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile, risolvendosi nella richiesta revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto, inerenti alla valutazione dei profili di vulnerabilità personale concernenti la protezione umanitaria.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ha natura di obbligazione tributaria ex lege che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di Cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l’esperimento di un’azione di recupero e consistendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 280e 161 (Cass. n. 9660 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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