Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19860 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato DE TILLA

Maurizio, rappresentato e difeso dall’avvocato CODUTI GAETANO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO PAMAC SRL (OMISSIS) in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

79, presso lo STUDIO MORANDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

TRULIO ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12.1.09, depositata il 19/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi perchè pronunciata dal tribunale in composizione collegiale in un giudizio che avrebbe dovuto essere trattato dal giudice monocratico e, decidendo comunque nel merito, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione spiegata da C.R. avverso l’esecuzione per pignoramento presso terzi intentata nei suoi confronti dalla Pamac s.r.l.; in particolare, avendo la Pamac s.r.l.

posto a base dell’azione esecutiva, titoli cambiari emessi dal C., la Corte d’Appello ha ritenuto che vi fosse stata un’inammissibile mutatio libelli da parte dell’opponente; secondo la Corte, la proposizione di domanda nuova si sarebbe avuta perchè l’opponente, dopo aver sostenuto, con il ricorso introduttivo dell’opposizione, di avere integralmente adempiuto all’obbligazione controversa, relativa al pagamento della fornitura di un macchinario per l’edilizia, nel corso del giudizio aveva smentito tale assunto, sostenendo che, per il pagamento del prezzo di tale macchinario erano state da lui rilasciate delle cambiali (a fronte del rilascio di una quietanza da parte della venditrice, necessaria per ottenere un finanziamento), ma che tali cambiali erano state successivamente onorate ed erano in suo possesso, mentre quelle azionate dalla Pamac s.r.l. (comunque onorate successivamente) erano relative ad altro rapporto intercorso tra le parti;

il ricorso per cassazione del C. è svolto con quattro motivi, col primo dei quali si deduce vizio di motivazione circa l’applicazione degli artt. 50 bis, 50 ter, 50 quater c.p.c., in riferimento all’art. 161 c.p.c.;

il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha correttamente interpretato la disciplina risultante dagli articoli di legge indicati dal ricorrente e ne ha dato congrua motivazione, richiamando anche espressamente i precedenti di questa Corte secondo cui la norma dell’art. 50-bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all’interno del medesimo tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina secondo quanto prevede l’art. 50-guater cod. proc. civ. – una nullità da far valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, con i motivi di gravame; poichè l’accertamento, da parte del giudice d’appello, dell’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non rientra fra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353-354 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12174/05, n. 7712/07, n. 9615/10), bene ha fatto la Corte d’Appello di Napoli a decidere nel merito, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado;

col secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mutatio libelli, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, sostenendo che la memoria del 23 novembre 2001, che, secondo la Corte d’Appello conterrebbe l’esposizione dei fatti che avrebbero dato luogo alla mutatio libelli, in realtà conterrebbe soltanto una più precisa esposizione dei rapporti tra le parti, così come si sarebbero svolti nel periodo preso in considerazione;

il motivo è infondato: la Pamac s.r.l. ha iniziato l’azione esecutiva nei confronti del C., utilizzando effetti cambiari rimasti insoluti per la somma di L. 25.460.000, come promessa di pagamento, da parte dello stesso C. quale emittente in favore della società venditrice, del prezzo di un macchinario d’azienda venduto dalla Pamac s.r.l.;

orbene, l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto (cfr. Cass. n. 1058/01) ed, in applicazione dell’art. 1988 c.c., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. n. 18069/04, n. 3280/08);

nel giudizio di opposizione all’esecuzione, come rilevato correttamente dalla sentenza impugnata, le “eccezioni” del debitore opponente costituiscono causa petendi dell’opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr.

Cass. n. 3477/03, n. 1328/11); pertanto, con riferimento all’onere di allegazione e di prova circa il rapporto causale in caso di opposizione ad azione esecutiva basata su titolo cambiario, l’opponente ha l’onere di contestare l’esistenza del rapporto causale, che il creditore assume sottostante all’emissione del titolo, e di fornire la prova di quanto allegato in merito a tale rapporto e alla sua inesistenza, mantenendo ferme le relative deduzioni per tutto il corso del giudizio; trattasi infatti di motivi di opposizione che, essendo soggetti al regime della domanda giudiziale, non possono essere modificati rispetto a quelli espressi nel ricorso introduttivo;

nel caso di specie, l’opponente, col ricorso introduttivo, ha riconosciuto che, così come sostenuto dall’opposto, creditore procedente, la cambiale fosse stata emessa per il pagamento del macchinario oggetto del contratto di compravendita e si è limitato a dedurre il fatto estintivo del pagamento, fornendone la prova con la quietanza prodotta sin dalla prima fase dinanzi al Pretore di Sant’Angelo dei Lombardi; nel corso del giudizio, tuttavia ha smentito la propria iniziale deduzione in merito al rapporto sottostante le cambiali azionate in sede esecutiva, sostenendo che queste non si sarebbero riferite al pagamento del macchinario acquistato nuovo di fabbrica dalla Pamac s.r.l., ma sarebbero state rilasciate a garanzia dell’esecuzione di alcuni lavori di riparazione meccanica da eseguirsi su un macchinario, ancora in garanzia, da parte della stessa Pamac s.r.l.; con tali ultime deduzioni, svolte per la prima volta in corso di causa, l’opponente, debitore esecutato, ha modificato le precedenti deduzioni in merito al rapporto sottostante all’emissione dei titoli cambiari azionati dalla Pamac s.r.l., sostituendo alla originaria deduzione del rapporto fondato sulla compravendita del macchinario nuovo di fabbrica, la deduzione del rapporto fondato sulla prestazione di riparazione, da parte della stessa Pamac s.r.l., di macchinario in garanzia; orbene, si ha mutatio libelli, tra l’altro, quando si avanzi nel processo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 17457/09, Cass. n. 27890/08): ne consegue che, avendo il debitore cambiario opponente l’onere di contestare il rapporto sottostante all’emissione del titolo, qualora deduca determinati fatti costitutivi, nonchè estintivi, di un determinato rapporto assunto come causale, la modificazione dei primi, e quindi dei secondi, non comporta soltanto una diversa interpretazione o qualificazione del rapporto causale – come vorrebbe il ricorrente C. – ma muta radicalmente l’oggetto della controversia, introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo; questa condotta processuale da luogo ad una modificazione della domanda non consentita, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata;

il terzo ed il quarto motivo di ricorso, attinenti rispettivamente alla violazione di legge per violazione del diritto di difesa ed al vizio di omessa motivazione sulle richieste istruttorie avanzate (con i quali si lamenta che il ricorrente non sarebbe stato messo in grado di svolgere una maggiore e più efficace attività istruttoria), risultano assorbiti dal rigetto del secondo motivo del ricorso, poichè il loro esame presupporrebbe l’ammissibilità delle nuove deduzioni, quindi l’accoglimento della censura concernente la mutatio libelli”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della Curatela del fallimento PAMAC, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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