Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19860 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27921/2018 proposto da:

D.I., rappresentato dall’avv. Luca Berletti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 639/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.I., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, in data 26 marzo 2018, di rigetto del gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria (aveva riferito di avere subito minacce e lesioni da parte della matrigna e del fratellastro).

Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo, che lamenta impropria equiparazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria a quelli della protezione umanitaria e per non avere valutato l’inserimento sociale del D. in Italia, è inammissibile: esso non coglie la ratio della sentenza impugnata, la quale ha escluso sia l’esistenza di profili di rischio in caso di rimpatrio, avendo rilevato che le riferite minacce e lesioni avrebbero potuto essere efficacemente contrastate mediante la richiesta di opportuni interventi alle autorità statali, sia l’esistenza di profili di vulnerabilità, all’esito di un incensurabile apprezzamento di fatto.

Il secondo motivo, denunciante nullità dell’impugnata sentenza, per avere omesso di pronunciarsi sul motivo volto a censurare il rigetto dell’istanza di audizione personale da parte del giudice di primo grado, è infondato, essendosi la Corte di merito implicitamente pronunciata sulla censura rigettandola.

Il ricorso è rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ha natura di obbligazione tributaria ex lege che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di Cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l’esperimento di un’azione di recupero e consistendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell’importo nel foglio notizie e nel registro di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 280 e 161 (Cass. n. 9660 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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