Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19860 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 22/09/2020), n.19860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17373-2019 proposto da:

G.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PARIOLI N. 98, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI

POLLARI MAGLIETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

BORLA;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO PIZZI,

rappresentata e difeso dall’avvocato CLAUDIA PAOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2049/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.A.R. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 3 dicembre 2018, n. 2049/2018, resa dalla Corte d’appello di Torino.

Resiste con controricorso Z.M..

La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame avanzato da G.A.R. ed ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Torino, pubblicata il 22 dicembre 2016, che aveva assegnato a Z.M. l’immobile di (OMISSIS), oggetto di domanda di scioglimento di comunione, sul presupposto della non comoda divisibilità del bene comune, come valutato dal CTU in rapporto ai costi necessari per procedere altrimenti al frazionamento. Con riguardo, poi, al secondo motivo di appello, la Corte di Torino ha spiegato, in particolare a pagina 6 della sentenza impugnata, perchè il frazionamento dell’unità immobiliare in due lotti abitativi (uno piano terra ed interrato, l’altro primo piano e sottotetto) avrebbe comportato spese pari ad Euro 100.000,00, di gran lunga superiori all’aumento di valore del bene. A pagina sette della sentenza della Corte d’appello è quindi compreso un elenco di ragioni strutturali ed economiche ostative alla divisione dell’immobile, richiamando le conclusioni del CTU, e, quanto al terzo motivo di appello, circa l’esborso occorrente per le modifiche, è fatto rinvio alle valutazioni peritali che avevano già disatteso la diversa stima proposta dal G.. Così sono superati in motivazioni anche i calcoli del preventivo “di tale Geom. C.M.A.”, trascrivendo uno stralcio della relazione peritale sulla necessità di separare gli impianti e di smantellare la pavimentazione.

Il primo motivo di ricorso di G.A.R. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, per la mancata risposta alle obiezioni ed alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della CTU. La censura si dilunga sulla valutazione di indivisibilità raggiunta dal consulente d’ufficio e sulle avverse allegazioni del consulente di parte, quanto all’esistenza di impianti di riscaldamento ed elettrico già autonomi.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. relativamente al terzo motivo di appello, per aver la Corte di Torino assegnato valenza decisiva alla CTU circa i costi occorrenti per separare in due lotti l’immobile.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Non avendo il ricorrente riferito le proprie censure al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non opera il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, invocato dalla controricorrente.

Non di meno, i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, rivelano diffusi profili di inammissibilità.

E’, così, inammissibile la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. contenuta nel primo motivo, in quanto il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su una domanda o eccezione di merito, e cioè su una richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. Il ricorrente, al contrario, lamenta la mancata considerazione da parte della Corte d’appello delle “obiezioni” e delle “critiche” in merito alle risultanze della CTU trasfuse nel secondo motivo di appello, mancata considerazione riguardo alla quale può ravvisarsi non un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., quanto, semmai, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte nella sentenza impugnata per respingere le censure tecniche.

A proposito dell’unico motivo dell’appello principale, la Corte di Torino, come già esposto, ha illustrato le ragioni della indivisibilità dell’immobile (pagina 6 e 7 della sentenza impugnata), ed ha evidenziato come la CTU avesse dato risposta ai rilievi tecnici avanzati dal consulente di parte appellante (pagine 7 e 8). In tal senso, la sentenza della Corte di Torino contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Quanto al secondo motivo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 112 c.p.c. o all’art. 116 c.p.c. per sostenere l’inattendibilità delle conclusioni del CTU quanto alla indivisibilità dell’immobile per cui è causa. Il ricorso di G.A.R. è altrimenti volto a devolvere alla Corte di cassazione le critiche mosse alle risultanze della consulenza d’ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), pur non essendosi la Corte d’appello di Torino limitata acriticamente a far proprie le conclusioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare, il quale, a sua volta, si era fatto carico di esaminare e confutare le critiche mosse dal consulente di parte. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Tale valutazione è compiutamente esplicitata nella sentenza della Corte d’appello e non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica il ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

D’altro canto, l’art. 720 c.c., con norma applicabile anche nel caso di scioglimento delle comunioni ordinarie (art. 1116 c.c.), disciplinando l’ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell’art. 718 c.c., che attribuisce a ciascun partecipante alla comunione il diritto ai beni in natura secondo le norme degli artt. 726 e 727 c.c.. La relativa indagine va condotta avendo riguardo alla possibilità di ripartire il bene, nella sua attuale consistenza e destinazione, in modo tale che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un’entità autonoma e funzionale, suscettibile di autonomo e libero godimento, non compromessa da pesi, servitù o limitazioni eccessive, evitando altresì il frazionamento ove esso richieda opere complesse o di notevole costo, ovvero cagioni un deprezzamento dell’originario valore intrinseco del bene medesimo, o, ancora, dia luogo alla costituzione di porzioni inidonee rispetto alla funzione economica dell’intero (Cass. Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888). La soluzione dell’attribuzione degli immobili ad uno dei comproprietari, in deroga al principio generale dell’art. 718 c.c., è dunque ispirata da criteri di opportunità e convenienza (arg. da Cass. Sez. 6 2, 20/03/2019, n. 7869; Cass. Sez. 2, 22/08/2018, n. 20961; Cass. Sez. 2, 19/05/2015, n. 10216). L’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è perciò riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove il ricorrente deduca, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, l’omesso esame di un “fatto storico” di portata decisiva inerente all’aspetto strutturale del singolo bene, tale da giustificarne il frazionamento attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, nonchè idoneo a consentirne il mantenimento della pregressa funzionalità, senza alcun sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni apportate proporzionalmente al valore dell’intero (cfr. Cass. Sez. 2, 21/05/2003, n. 7961; Cass. Sez. 2, 07/02/2002, n. 1738).

Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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