Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1986 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1986 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 14263-2010 proposto da:
CANDIANI

RITA

CNDRTI40C43H501F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 145/A, presso lo
studio dell’avvocato FRATACCIA GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
D’ALESSIO GIORGIO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2333

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000;
– intimata –

avverso la sentenza n. 340/2009 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 29/01/2014

LOCRI, depositata il 12/06/2009, R.G.N. 938/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GIORGIO D’ALESSIO;

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rita Candiani propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
avverso la sentenza del Tribunale di Locri che, in parziale riforma della
sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Bianco, la ha condannata a
pagare ad ENEL Distribuzione S.p.A. la somma di C 1.399,09, con gli
interessi di mora dall’8/8/01, relativa da una utenza di Roma, e ha
rigettato la sua richiesta di risarcimento danni per la interruzione di altra

ENEL Distribuzione non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della nullità della
sentenza per ultrapetizione, censura la sentenza impugnata perché
avrebbe pronunciato su domanda non proposta (quella di riforma della
sentenza di primo grado relativamente al risarcimento del danno per la
sospensione della erogazione di energia alla utenza di Bovalino),
assumendo che su tale capo di sentenza si sarebbe formato il giudicato.
1.1.- Il mezzo è inammissibile, in difetto di trascrizione delle
conclusioni assunte in appello da ENEL.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente assume: a) che la domanda di ENEL, relativa a fattura
afferente all’utenza di Roma, di C 1.399,09, non poteva considerarsi
riconvenzionale; b) che, comunque, non era provata.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile quanto al primo profilo,
considerato che la ricorrente non assume di avere dedotto l’argomento
nei gradi di merito.

Pi

i<11(7 2.2.- È inammissibile anche quanto al secondo profilo. La ricorrente chiede infatti sostanzialmente a questo giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, quanto alla prova del credito. 3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente deduce l'inammissibilità almeno parziale dell'appello dell'ENEL per difetto di interesse, avendo provveduto a porre in essere un nuovo contratto in Bovalino. 3.1.- Il mezzo è inammissibile, in difetto di trascrizione testuale della riserva contestuale alla stipula del nuovo contratto per l'utenza di Bovalino, di cui la stessa ricorrente dà atto. 3 fornitura in Bovalino. 4.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non vi è luogo al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva. PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 6 dicembre 2013.

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