Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1986 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8774-2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO ALMIENTO, giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente-

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 248/2019,

depositata in data 7.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.G. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 20.3.2019 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo il ricorrente lamenta la “mancanza o apparenza della motivazione” e deduce che la Corte d’appello ha erroneamente “ritenuto illogico” il racconto del richiedente, e di conseguenza ha erroneamente ritenuto inattendibile la sua versione dei fatti;

1.2. la prima censura è inammissibile;

1.3. in materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c);

1.4. l’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito cfr. (Cass. n. 3340/2019);

1.5. questa Corte (cfr. Cass. n. 27503/2018) ha precisato che “l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”;

1.6. sull’indicata premessa, la valutazione sul punto svolta dai Giudici di appello si sottrae il sindacato di questa Corte, avendo i primi ritenuto non credibile il racconto circa le persecuzioni che avrebbe subito per il suo credo religioso cattolico, in relazione al fatto che il ricorrente proveniva dal (OMISSIS), a maggioranza (OMISSIS), e che nel corso delle audizioni non aveva mai fatto riferimento ad un timore di persecuzione per motivi religiosi in caso di rimpatrio, nè di esserne stato vittima, nè il ricorrente spiega perchè le lacune e contraddizioni specificate dalla Corte territoriale verterebbero su aspetti secondari ed irrilevanti;

2.1. con il secondo motivo si denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per violazione del dovere officioso di acquisire informazioni e documenti rilevanti ex Cass. S.U. n. 27310/2008 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;

2.2. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 riferito alla mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio/politiche del Paese di origine, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

2.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono inammissibili;

2.4. i Giudici di merito hanno, infatti, valutato – esaminando le fonti internazionali aggiornate, specificamente indicate nella sentenza impugnata alla pag. 6 – la situazione del Paese di provenienza, escludendo la sussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata, e la censura si traduce in un’inammissibile sollecitazione del riesame del merito, ed inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del Giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119/2019);

3.1. con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 anche in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017 e all’art. 10 Cost. e art. 3 Cedu, avendo il Tribunale escluso la protezione umanitaria senza considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente in ordine alla situazione socio-politica della (OMISSIS);

3.2. con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 Cedu, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo il Tribunale omesso di effettuare la comparazione tra la condizione oggettiva del paese d’origine e la situazione in cui versa il ricorrente in Italia, senza dunque verificare la sussistenza dei seri motivi legittimanti il permesso umanitario;

3.3 le censure, parimenti da esaminare congiuntamente, sono inammissibili perchè dirette al riesame dei fatti, ai fini della protezione umanitaria, circa la condizione di vulnerabilità del ricorrente il quale la circoscrive, in sostanza, nel pericolo di persecuzione e nella situazione di violenza diffusa nel Paese, condizione che però sono state escluse dal Tribunale come dianzi illustrato;

3.4. è altresì inammissibile la doglianza afferente alla mancata comparazione tra la situazione attuale del ricorrente e quella in cui egli verserebbe in caso di rimpatrio, poichè i Giudici di merito hanno escluso un serio percorso integrativo del ricorrente;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dichiarato inammissibile;

5. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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