Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1986 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 29/04/2009, dep. 28/01/2010), n.1986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16291/2006 proposto da:

A.F., A.M.T., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 21, presso lo studio

dell’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che le rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 51718/04 (riunito al n. 51719/04) R.G.A.D.

della CORTE D’APPELLO di ROMA del 14/02/05, depositato il 05/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’avvocato Roda Ranieri, (delega avvocato Abbate Ferdinando

Emilio), difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha chiesto che il computo della liquidazione sia

rivalutato in Euro 750,00 all’anno.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma con decreto del 5 aprile 2005 ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 3.000,00 a titolo di indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo iniziato davanti al Tar del Lazio con ricorso proposto da A.F. e A.M. T. per l’adeguamento dell’indennità di cui alla L. n. 221 del 1988, nell’aprile 1993 e definito con sentenza del 10 dicembre 2003.

Determinata in tre anni la durata ragionevole e in sette anni il ritardo ingiustificato, la corte territoriale ha liquidato l’indennizzo in Euro 500,00 l’anno, con gli interessi dalla data del decreto e le spese liquidate in Euro 1.350,00.

Per la cassazione di tale decreto le attrici hanno proposto ricorso per cassazione al quale resiste il Ministero della giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti lamentano che la corte territoriale:

1) abbia omesso di valutare, ai fini della determinazione della ragionevole durata del giudizio, la natura della causa relativa a rapporto di pubblico impiego;

2) abbia determinato il ritardo in sette anni e liquidato l’indennizzo solo per sei anni;

3) abbia erroneamente liquidato l’indennizzo;

4) abbia fissato la decorrenza degli interessi dalla data del provvedimento;

5) abbia erroneamente liquidato le spese.

2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. La corte territoriale ha determinato la ragionevole durata del giudizio, tenendo anche presente la natura della controversia, in conformità con i parametri elaborati dalla CEDU. Ha errato, invece, nel liquidare irragionevolmente l’indennizzo in Euro 500,00 per anno di ritardo, errando peraltro anche nel calcolo, in tal modo discostandosi dai parametri CEDU. Del pari erronea è la determinazione della decorrenza degli interessi dalla data del provvedimento invece che da quella della domanda.

E’ assorbito il motivo relativo alla liquidazione delle spese.

3. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto. Infatti, la liquidazione dell’equa riparazione può essere effettuata sulla base dello standard minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo applicato dalla corte europea, tenendo tuttavia presente che, quanto ai primi tre anni il pregiudizio deve ritenersi inferiore con la conseguenza che detto indennizzo può ridursi ad Euro 750,00 per anno Quanto alle spese dell’intero giudizio, mentre vanno liquidate interamente quelle del giudizio di merito, attesa la parziale soccombenza, possono compensarsi sino alla metà quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 6.250,00 in favore di ciascuna delle ricorrenti, con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti in solido delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 100,00 per esborsi, Euro 365,00 per diritti ed Euro 440,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge;

compensa fino alla metà le spese di questo giudizio e condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 450,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese liquidate per il giudizio di merito e per quello di legittimità dovranno essere distratte in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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